Art. 2 Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali 1. L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali: 1) Azienda sanitaria locale Avellino; 2) Azienda sanitaria locale Benevento: 3) Azienda sanitaria locale Caserta; 4) Azienda sanitaria locale Napoli 1; 5) Azienda sanitaria locale Napoli 2; 6) Azienda sanitaria locale Napoli 3; 7) Azienda sanitaria locale Salerno. b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale e' definita dalla giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinche' non vi siano costi aggiuntivi.».