Art. 2 
Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle  aziende  sanitarie
                               locali 
    1. L'art. 5 della legge regionale  3  novembre  1994,  n.  32,  e
successive modifiche, e' cosi' modificato: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle  Aziende
sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio e prevedendo  comunque  un'azienda  per  provincia.  Sono,
pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali: 
        1) Azienda sanitaria locale Avellino; 
        2) Azienda sanitaria locale Benevento: 
        3) Azienda sanitaria locale Caserta; 
        4) Azienda sanitaria locale Napoli 1; 
        5) Azienda sanitaria locale Napoli 2; 
        6) Azienda sanitaria locale Napoli 3; 
        7) Azienda sanitaria locale Salerno. 
      b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale,  acquisito  nel   merito   il   parere
obbligatorio  della  commissione  consiliare  regionale   competente,
definisce   le   procedure   per   l'attuazione   del   processo   di
razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi
entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale
e' definita dalla  giunta  regionale  sulla  base  del  criterio  del
baricentro della popolazione  e  sulla  base  della  preesistenza  di
adeguate  strutture  sanitarie   affinche'   non   vi   siano   costi
aggiuntivi.».