Art. 3 
             Razionalizzazione degli ambiti distrettuali 
    1. L'art. 10  della  legge  regionale  n.  32/1994  e  successive
modifiche, e' cosi' modificato: 
      a) il comma 13 e' abrogato; 
      b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
      «16. Ciascun distretto deve,  di  norma,  coincidere  con  ogni
ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti  e  non
superiore  a  120.000  abitanti.  Nella  definizione   degli   ambiti
distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole  e  dei
territori  a  bassa  densita'  abitativa.   L'attuale   articolazione
distrettuale resta in vigore fino alla definizione  del  processo  di
razionalizzazione di cui all'art. 5, comma 2, della  legge  regionale
n. 32/1994, come modificato dalla presente legge, in ogni caso,  fino
alla definizione del procedimento di cui all'art. 10, comma 14, della
legge regionale n. 32/1994.»; 
      c) il comma 18 e' abrogato. 
    2. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge  la  Giunta  regionale  propone  all'approvazione  del
consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare
delle aziende sanitarie.