Art. 3 Razionalizzazione degli ambiti distrettuali 1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, e' cosi' modificato: a) il comma 13 e' abrogato; b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densita' abitativa. L'attuale articolazione distrettuale resta in vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 32/1994, come modificato dalla presente legge, in ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all'art. 10, comma 14, della legge regionale n. 32/1994.»; c) il comma 18 e' abrogato. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.