Art. 4 
    1. Le consulenze in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente legge non sono ulteriormente rinnovabili ne' rinegoziabili. 
    2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al  comma
1, l'Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all'assessorato regionale
di verificare se fra le  risorse  umane  presenti  nell'organico  del
personale regionale siano comprese figure  professionali  compatibili
con  le  esigenze  dell'Azienda   richiedente.   L'assessorato   puo'
incaricare  detto  personale  dipendente  di  fornire  la  consulenza
prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente  alle
previsioni contrattuali vigenti, a carico  dell'Azienda  richiedente,
ovvero, laddove le professionalita' richieste non siano reperibili in
organico puo' autorizzare l'Azienda alla  stipula  del  contratto  di
consulenza.