Art. 4 1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili ne' rinegoziabili. 2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente. L'assessorato puo' incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell'Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalita' richieste non siano reperibili in organico puo' autorizzare l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza.