Art. 6 
 Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera 
    1. E' approvato il piano di ristrutturazione  e  riqualificazione
della rete ospedaliera di cui all'allegato A alla presente legge. 
    2. Il piano di cui al comma 1 ha efficacia fino  all'approvazione
del nuovo piano  sanitario  regionale  comprensivo  della  disciplina
relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more  della  verifica  di
alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale  dei  posti
letto. 
    3. E' sospesa l'efficacia del «Piano regionale ospedaliero per il
triennio 2007-2009» allegato alla legge regionale n. 24/2006, ai fini
del coordinamento dello stesso con il  piano  di  ristrutturazione  e
riqualificazione della rete ospedaliera allegato alla presente legge. 
    4.   Con   provvedimento   della   giunta   regionale   la   rete
dell'emergenza  e'  adeguata   alle   disposizioni   del   piano   di
ristrutturazione  e  riqualificazione   ospedaliera   allegato   alla
presente legge.