Art. 6 Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera 1. E' approvato il piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all'allegato A alla presente legge. 2. Il piano di cui al comma 1 ha efficacia fino all'approvazione del nuovo piano sanitario regionale comprensivo della disciplina relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more della verifica di alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale dei posti letto. 3. E' sospesa l'efficacia del «Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009» allegato alla legge regionale n. 24/2006, ai fini del coordinamento dello stesso con il piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera allegato alla presente legge. 4. Con provvedimento della giunta regionale la rete dell'emergenza e' adeguata alle disposizioni del piano di ristrutturazione e riqualificazione ospedaliera allegato alla presente legge.