Art. 7 
  Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private. 
    1. E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle  Aziende
ospedaliere della  Campania  di  bandire  concorsi  riservati  per  i
lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso
strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate,  licenziati
e  posti  in  mobilita'  a  seguito  di   provvedimento   di   revoca
dell'accreditamento conseguente alla perdita dei  requisiti  previsti
dalle vigenti disposizioni in materia. 
    2. Le operazioni concorsuali di cui al comma 1 sono attivate dopo
il completamento dell'utilizzazione delle graduatorie  regionali  dei
precari di  cui  alla  legge  regionale 30  gennaio  2008,  n.  1,  e
successive  modifiche,  e  previa  disponibilita'   nella   dotazione
organica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.