Art. 7 Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private. 1. E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilita' a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 2. Le operazioni concorsuali di cui al comma 1 sono attivate dopo il completamento dell'utilizzazione delle graduatorie regionali dei precari di cui alla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, e successive modifiche, e previa disponibilita' nella dotazione organica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.