Art. 8 Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie. 1. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 «Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attivita' di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale» e n. 1 del 22 giugno 2007 «Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attivita' di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale», e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalita' delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all'accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale da parte del direttore generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001, per il complesso delle attivita' relative al rilascio delle autorizzazioni. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli gia' operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla delibera di giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006. Nell'ambito delle procedure di verifica disciplinate dal regolamento n. 1/2007 e' data priorita' all'accreditamento istituzionale dei centri di riabilitazione, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, che intendono riconvertire le loro attivita' in residenze assistenziali sanitarie per disabili o in centri diurni integrati per disabili, delle case di cura e delle residenze assistenziali sanitarie per disabili e per anziani nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009. 3. L'assessorato alla sanita' provvede a trasferire alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio le istanze di accreditamento istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali. 4. Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie i direttori generali delle Aziende sanitarie locali possono, previa evidenza pubblica, sottoscrivere contratti per le attivita' salvavita di radioterapia.