Art. 8 
Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in  materia  di
  accreditamento istituzionale  delle  strutture  sanitarie  e  socio
  sanitarie. 
    1.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure   di   accreditamento
disciplinate dal regolamento n. 3 del  31  luglio  2006  «Regolamento
recante la definizione dei requisiti ulteriori  e  le  procedure  per
l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici  e  privati  che
erogano attivita' di assistenza  specialistica  di  emodialisi  e  di
riabilitazione ambulatoriale» e n. 1 del 22 giugno 2007  «Regolamento
recante la definizione dei requisiti ulteriori  e  le  procedure  per
l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici  e  privati  che
erogano   attivita'   di   assistenza   specialistica    in    regime
ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale», e di
semplificare i relativi procedimenti  amministrativi,  sono  delegate
alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni  in  ordine
alla  ricezione  delle  istanze  di   accreditamento   dei   soggetti
interessati,  alla  verifica  della  funzionalita'  delle   strutture
richiedenti rispetto alla programmazione regionale,  all'accertamento
del possesso dei requisiti ulteriori e agli  adempimenti  connessi  e
conseguenti ivi compreso il rilascio dell'attestato di accreditamento
istituzionale da  parte  del  direttore  generale.  A  tal  fine,  le
commissioni competenti sono costituite con lo  stesso  personale  con
cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto  alla  realizzazione
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della  delibera
di giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001,  per  il  complesso
delle attivita' relative al rilascio delle autorizzazioni. 
    2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da  almeno  un
valutatore scelto esclusivamente tra quelli gia'  operativi  nominati
con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e  tra  coloro
che  hanno  superato  la  prima  edizione  del  corso  semestrale  di
formazione previsto dalla delibera di giunta regionale n. 1489 del 22
settembre 2006. Nell'ambito delle procedure di verifica  disciplinate
dal  regolamento  n.  1/2007  e'  data  priorita'  all'accreditamento
istituzionale dei centri di riabilitazione, di cui all'art. 26  della
legge 23 dicembre 1978, n.833, che  intendono  riconvertire  le  loro
attivita' in residenze assistenziali  sanitarie  per  disabili  o  in
centri diurni integrati per disabili, delle  case  di  cura  e  delle
residenze assistenziali sanitarie per  disabili  e  per  anziani  nel
rispetto  dell'ordine  cronologico  di  acquisizione  al   protocollo
regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009. 
    3. L'assessorato alla sanita' provvede a trasferire alle  Aziende
sanitarie  locali   competenti   per   territorio   le   istanze   di
accreditamento istituzionale non ancora definite  e  giacenti  presso
gli uffici regionali. 
    4. Nelle more dell'accreditamento istituzionale  delle  strutture
sanitarie e  socio  sanitarie  i  direttori  generali  delle  Aziende
sanitarie locali possono,  previa  evidenza  pubblica,  sottoscrivere
contratti per le attivita' salvavita di radioterapia.