Art. 9 
                       Emergenza territoriale 
    1. Il servizio  medico  di  emergenza  e'  attivato  mediante  il
ricorso a eliambulanze. 
    2. Per il fine di cui al comma 1, le Aziende sanitarie  locali  e
le Aziende ospedaliere adeguano le  loro  strutture  in  applicazione
delle seguenti norme: 
      a) art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; 
      b) art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384; 
      c) decreto del ministero degli interni del 2 agosto 2003; 
      d) art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517,  convertito
dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611; 
      e) decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
dell'8 agosto 2003; 
      f) decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
del 1° febbraio 2006.