Art. 9 Emergenza territoriale 1. Il servizio medico di emergenza e' attivato mediante il ricorso a eliambulanze. 2. Per il fine di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere adeguano le loro strutture in applicazione delle seguenti norme: a) art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; b) art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384; c) decreto del ministero degli interni del 2 agosto 2003; d) art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611; e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003; f) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.