Art. 10 
   Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private 
    1. Per l'individuazione e l'istituzione  di  aree  quali  riserve
locali private, ai  sensi  dell'articolo  35,  comma12,  della  legge
provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica comunita'  di
Fiemme ed i  soggetti  privati,  sulla  base  di  idonei  studi,  che
dimostrino il  valore  ambientale  dei  luoghi,  e  di  un  piano  di
gestione, che definisca gli obiettivi di conservazione e  i  relativi
vincoli   di   tutela,   possono   presentare   domanda   al   comune
territorialmente interessato o  concludere  con  lo  stesso  accordi,
secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4  marzo  2008,  n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 
    2. L'adozione e l'approvazione del  piano  di  gestione  e  delle
relative varianti sono  effettuate  nell'ambito  delle  procedure  di
definizione e di approvazione del piano regolatore generale,  di  cui
il piano medesimo costituisce parte  integrante;  per  l'approvazione
del piano di gestione e' acquisito il parere del comitato scientifico
delle aree protette. 
    3. Se la riserva locale privata e' compresa all'interno di siti o
zone, il piano di gestione deve  essere  coerente  con  il  piano  di
gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.