Art. 10 Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private 1. Per l'individuazione e l'istituzione di aree quali riserve locali private, ai sensi dell'articolo 35, comma12, della legge provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica comunita' di Fiemme ed i soggetti privati, sulla base di idonei studi, che dimostrino il valore ambientale dei luoghi, e di un piano di gestione, che definisca gli obiettivi di conservazione e i relativi vincoli di tutela, possono presentare domanda al comune territorialmente interessato o concludere con lo stesso accordi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 2. L'adozione e l'approvazione del piano di gestione e delle relative varianti sono effettuate nell'ambito delle procedure di definizione e di approvazione del piano regolatore generale, di cui il piano medesimo costituisce parte integrante; per l'approvazione del piano di gestione e' acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette. 3. Se la riserva locale privata e' compresa all'interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.