Art. 11 
      Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve 
    1.  Secondo  quanto  disposto  dall'articolo   47   della   legge
provinciale, il progetto di piano di gestione della rete  di  riserve
e' adottato dalla Giunta provinciale  e  dal  soggetto  responsabile,
individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma i, e  depositato
a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo del soggetto
responsabile della deliberazione di adozione del progetto  di  piano.
Nel periodo di deposito chiunque puo' prendere visione  del  progetto
di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile. 
    2. Il soggetto responsabile  trasmette,  per  l'acquisizione  dei
rispettivi pareri, il progetto di piano all'Agenzia provinciale delle
foreste demaniali, alla Magnifica comunita' di Fiemme, alle Regole di
Spinale e Manez, alle amministrazioni  dei  beni  di  uso  civico  se
territorialmente  interessati,  agli  enti  di  gestione  dei  parchi
naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della  rete
di riserve nonche' ai proprietari  forestali  di  almeno  100  ettari
all'interno della rete di riserve. 
    3. Gli enti e i  soggetti  indicati  nel  comma  2  esprimono  il
proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto  di
piano. 
    4. Dalla data di adozione del  progetto  di  piano  prevista  dal
comma I, i comuni sospendono ogni  determinazione  sulle  domande  di
concessione  o  sulle  denunce  di  inizio  attivita'  relative  agli
interventi  che  possono  comprometterne  o  renderne  piu'   gravosa
l'attuazione, individuati con l'atto  di  adozione  del  progetto  di
piano medesimo. 
    5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il  progetto
di piano, eventualmente modificato a  seguito  dell'accoglimento  dei
pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia. 
    6. La Giunta provinciale approva il piano  di  gestione  adottato
entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo  parere
del comitato scientifico delle aree protette;  nel  caso  in  cui  il
piano di gestione riguardi siti e zone e' acquisito inoltre il parere
del Consiglio delle autonomie locali. 
    7. In sede di approvazione la Giunta provinciale  puo'  apportare
quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni. 
    8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione della  deliberazione  di  approvazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.