Art. 11 Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve 1. Secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve e' adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile, individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma i, e depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo del soggetto responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano. Nel periodo di deposito chiunque puo' prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile. 2. Il soggetto responsabile trasmette, per l'acquisizione dei rispettivi pareri, il progetto di piano all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, alla Magnifica comunita' di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonche' ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della rete di riserve. 3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano. 4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal comma I, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attivita' relative agli interventi che possono comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione, individuati con l'atto di adozione del progetto di piano medesimo. 5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto di piano, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia. 6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo parere del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il piano di gestione riguardi siti e zone e' acquisito inoltre il parere del Consiglio delle autonomie locali. 7. In sede di approvazione la Giunta provinciale puo' apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni. 8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.