Art. 12 Disposizioni comuni 1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e biologiche dell'area nonche' dei valori culturali, paesaggistici e socio-economici riferibili alla stessa e agli ambiti territoriali circostanti; b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: uso del suolo, assetto vegetazionale, emergenze faunistiche e vegetali, distribuzione della proprieta' fondiaria; c) la definizione degli obiettivi di conservazione, delle misure attive, delle priorita' d'intervento e dei criteri di esecuzione idonei a conseguirli; d) l'armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico culturale con gli obiettivi di gestione; e) l'individuazione degli indicatori piu' idonei a descrivere lo stato di conservazione e ad attuare le strategie di monitoraggio; f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche; g) la durata del piano. 2. Gli elementi essenziali dei piani di gestione previsti dal comma 1 possono essere specificati con deliberazione della Giunta provinciale. 3. I piani di gestione sono predisposti in coerenza con i piani forestali e montani, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge provinciale. 4. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della legge provinciale, qualora i piani di gestione previsti da questo capo impongano vincoli alla fruibiita' dei diritti di uso civico esistenti, l'approvazione dei piani stessi e' subordinata all'espletamento della procedura stabilita dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).