Art. 12 
                         Disposizioni comuni 
    1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione: 
      a) la descrizione delle caratteristiche  fisiche  e  biologiche
dell'area   nonche'   dei   valori   culturali,    paesaggistici    e
socio-economici riferibili alla stessa  e  agli  ambiti  territoriali
circostanti; 
      b)  la  cartografia  di  base  riportante  almeno  i   seguenti
tematismi:  uso   del   suolo,   assetto   vegetazionale,   emergenze
faunistiche e vegetali, distribuzione della proprieta' fondiaria; 
      c) la  definizione  degli  obiettivi  di  conservazione,  delle
misure  attive,  delle  priorita'  d'intervento  e  dei  criteri   di
esecuzione idonei a conseguirli; 
      d) l'armonizzazione delle eventuali proposte di  valorizzazione
didattico culturale con gli obiettivi di gestione; 
      e) l'individuazione degli indicatori piu' idonei  a  descrivere
lo stato di conservazione e ad attuare le strategie di monitoraggio; 
      f) la  definizione  delle  eventuali  misure  di  conservazione
specifiche; 
      g) la durata del piano. 
    2. Gli elementi essenziali dei piani  di  gestione  previsti  dal
comma 1 possono essere specificati  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale. 
    3. I piani di gestione sono predisposti in coerenza con  i  piani
forestali e montani, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  lettera  b),
della legge provinciale. 
    4. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della  legge  provinciale,
qualora i piani di gestione previsti da questo capo impongano vincoli
alla fruibiita' dei diritti di uso civico  esistenti,  l'approvazione
dei piani stessi  e'  subordinata  all'espletamento  della  procedura
stabilita dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge  provinciale  14
giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni  di
uso civico).