Art. 13 
            Funzioni e composizione della cabina di regia 
    1. La cabina di regia svolge le funzioni  previste  dall'articolo
51 della legge provinciale. 
    2. La cabina di regia e' costituita dalla Giunta provinciale, nel
rispetto del principio delle pari opportunita', ed e' composta da: 
      a) l'assessore competente  in  materia  di  aree  protette  con
funzioni di presidente della cabina; 
      b) i presidenti dei parchi naturali provinciali; 
      c)  il  presidente  del  comitato  di  gestione  trentino   del
consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; 
      d) quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle  reti  di
riserve, qualora attivate, e  tre  scelti  tra  isindaci  dei  comuni
territorialmente  interessati  da  aree   protette,   designati   dal
Consiglio delle autonomie locali; 
      e) due membri in rappresentanza dei proprietari  forestali,  la
proprieta' dei quali sia ricompresa per almeno 100 ettari all'interno
di siti o zone; 
      f) un rappresentante  designato  dall'associazione  provinciale
delle amministrazioni separate dei beni di uso civico; 
      g) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente
in materia di conservazione della natura; 
      h)  due  membri  designati  congiuntamente  dalle  associazioni
protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale  che
costituiscono articolazioni di  associazioni  nazionali  aventi  come
fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale; 
      i) un  membro  designato  congiuntamente  dalle  organizzazioni
provinciali professionali agricole; 
      j) due membri designati dagli organismi associativi  a  livello
provinciale degli imprenditori; 
      k)  un  membro  designato  dall'associazione   venatoria   piu'
rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato dalle
associazioni  piscatorie  maggiormente  rappresentative   a   livello
provinciale; 
      l) un membro designato dalla Trentino S.p.a.; 
    m) un rappresentante designato  dalla  Societa'  degli  alpinisti
tridentini (SAT). 
    3. Ai fini della costituzione della cabina regia,  i  soggetti  e
organismi previsti dal comma 2 oltre al  membro  effettivo  designano
anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle  sedute
della  cabina  di  regia  in  caso  di  assenza  o  impedimento   del
corrispondente membro effettivo. 
    4. L'assessore competente in materia di aree protette  nomina  il
proprio supplente con funzioni di vicepresidente.