Art. 16 
    Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa 
    1. Chiunque  intenda  realizzare  un  progetto  assoggettabile  a
valutazione di incidenza, non ricadente nelle tipologie  previste  ai
sensi dell'articolo 15, puo'  sottoporre  a  verifica  preventiva  il
progetto  stesso  previa  presentazione  alla  struttura  provinciale
competente dei seguenti documenti: 
      a) la domanda,  redatta  in  conformita'  al  modello  previsto
dall'allegato A; 
      b)  tre  copie  della  scheda  illustrativa,  sottoscritta   da
professionista  laureato  in  discipline  ambientali  oforestali   ed
abilitato ai sensi della vigente normativa,  utilizzando  il  modello
previsto dall'allegato B; 
      c) tre copie degli eventuali elaborati tecnici, rappresentativi
di cio' che si intende realizzare. 
    2. La struttura provinciale competente valuta entro venti  giorni
dal  ricevimento  della  domanda  la  sussistenza  del  requisito  di
incidenza significativa e da' comunicazione dell'esito della verifica
al proponente. 
    3.  Ove  sia  accertata  la  sussistenza  dell'incidenza,   nella
comunicazione la struttura provinciale competente invita a presentare
la relazione di incidenza e la  copia  su  supporto  informatico  del
progetto. 
    4. Ove ritenga che il progetto presenti  significative  incidenze
su siti o zone, il proponente attiva  direttamente  la  procedura  di
valutazione prevista dall'articolo 17.