Art. 16 Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa 1. Chiunque intenda realizzare un progetto assoggettabile a valutazione di incidenza, non ricadente nelle tipologie previste ai sensi dell'articolo 15, puo' sottoporre a verifica preventiva il progetto stesso previa presentazione alla struttura provinciale competente dei seguenti documenti: a) la domanda, redatta in conformita' al modello previsto dall'allegato A; b) tre copie della scheda illustrativa, sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali oforestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato B; c) tre copie degli eventuali elaborati tecnici, rappresentativi di cio' che si intende realizzare. 2. La struttura provinciale competente valuta entro venti giorni dal ricevimento della domanda la sussistenza del requisito di incidenza significativa e da' comunicazione dell'esito della verifica al proponente. 3. Ove sia accertata la sussistenza dell'incidenza, nella comunicazione la struttura provinciale competente invita a presentare la relazione di incidenza e la copia su supporto informatico del progetto. 4. Ove ritenga che il progetto presenti significative incidenze su siti o zone, il proponente attiva direttamente la procedura di valutazione prevista dall'articolo 17.