Art. 18 
         Procedura per la valutazione di incidenza dei piani 
    1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e  fatto  salvo
quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  2,  sono  sottoposti   a
valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione  urbanistica
o che  presentino  effetti  equivalenti  e  i  piani  previsti  dalla
legislazione  provinciale   di   settore,   ivi   inclusi   i   piani
agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti. 
    2. L'autorita' competente effettua la  valutazione  di  incidenza
sulla base dello progetto di piano,  della  relazione  di  incidenza,
redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da
un professionista laureato in discipline ambientali  o  forestali  ed
abilitato ai sensi  della  vigente  normativa  nonche'  dei  relativi
elaborati tecnici dai quali risulti la descrizione  degli  interventi
riferibili  ai  siti  o  alle  zone   interessati,   anche   mediante
cartografia di dettaglio nonche'  l'indicazione  di  eventuali  altri
vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico,
zone di protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici). 
    3. Ove non gia' previsto dalla legge provinciale di  settore,  il
deposito dello  progetto  di  piano  e'  reso  pubblico  a  cura  del
proponente  mediante  avviso  all'albo  del  comune  o   dei   comuni
territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro
il quindicesimo giorno successivo all'ultimo  di  pubblicazione,  gli
interessati possono presentare osservazioni all'autorita' competente. 
    4. Il parere previsto dall'articolo  39,  comma  1,  della  legge
provinciale e' reso  dalla  struttura  provinciale  competente  entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della  documentazione  prevista
dal comma 2. 
    5. Se la valutazione di incidenza riguarda i  piani  di  gestione
forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione,  previsti
dall'articolo 57 della  legge  provinciale,  per  l'acquisizione  dei
pareri della struttura provinciale competente e dell'ente di gestione
del  parco  interessato,  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  1,  e
dell'articolo 57,  comma  4,  della  legge  provinciale,  l'autorita'
competente all'approvazione dei medesimi  indice  una  conferenza  di
servizi; alla conferenza, ove  ritenuto  necessario,  possono  essere
invitate altre strutture provinciali. 
    6. Salvo quanto previsto dall'articolo 20,  il  provvedimento  di
approvazione del piano contiene la valutazione di incidenza. 
    7. La valutazione di incidenza del piano individua i progetti  di
attuazione del medesimo per i quali  non  e'  richiesta  un'ulteriore
valutazione d'incidenza.