Art. 18 Procedura per la valutazione di incidenza dei piani 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti e i piani previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti. 2. L'autorita' competente effettua la valutazione di incidenza sulla base dello progetto di piano, della relazione di incidenza, redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa nonche' dei relativi elaborati tecnici dai quali risulti la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio nonche' l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici). 3. Ove non gia' previsto dalla legge provinciale di settore, il deposito dello progetto di piano e' reso pubblico a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni all'autorita' competente. 4. Il parere previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge provinciale e' reso dalla struttura provinciale competente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal comma 2. 5. Se la valutazione di incidenza riguarda i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente e dell'ente di gestione del parco interessato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, e dell'articolo 57, comma 4, della legge provinciale, l'autorita' competente all'approvazione dei medesimi indice una conferenza di servizi; alla conferenza, ove ritenuto necessario, possono essere invitate altre strutture provinciali. 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il provvedimento di approvazione del piano contiene la valutazione di incidenza. 7. La valutazione di incidenza del piano individua i progetti di attuazione del medesimo per i quali non e' richiesta un'ulteriore valutazione d'incidenza.