Art. 19 
          Rapporti con la valutazione di impatto ambientale 
               e la valutazione ambientale strategica 
    1. La valutazione d'incidenza  dei  progetti  e'  compresa  nella
procedura  di  valutazione  dell'impatto  ambientale  (VIA)   o   nel
provvedimento di verifica, disciplinati dalla  legge  provinciale  29
agosto  1988  n.28   (Disciplina   della   valutazione   dell'impatto
ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal  relativo
regolamento di esecuzione. Nell'ambito ditale procedura la  struttura
provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo  39,
comma 2, lettera a) della legge provinciale. 
    2. La valutazione  di  incidenza  dei  piani  che  possono  avere
incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva  2001/42/CE,  e'  compresa  nell'ambito  della  valutazione
ambientale  strategica  (VAS),   secondo   quanto   stabilito   nelle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi  dell'articolo  11  della
legge  provinciale  15  dicembre  2004,  n.  10  (Misure  urgenti  di
adeguamento  della  normativa  provinciale  in  materia   di   tutela
dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario). 
    3. Nei casi indicati dal  comma  1,  la  relazione  di  verifica,
prevista dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  22  novembre  1989,  n.   13-11/Leg.   (Regolamento   di
esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28  «Disciplina
della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell'ambiente»),  e  lo  studio  di  impatto   ambientale,   previsto
dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del  1988,  comprendono
anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo  17  comma  1,
lettera b).