Art. 19 Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica 1. La valutazione d'incidenza dei progetti e' compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988 n.28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito ditale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale. 2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, e' compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario). 3. Nei casi indicati dal comma 1, la relazione di verifica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1988, comprendono anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo 17 comma 1, lettera b).