Art. 2 
              Procedura per l'individuazione delle ZPS 
    1.  Previa   consultazione   del   comune   e   della   comunita'
territorialmente interessata,  la  struttura  provinciale  competente
trasmette  l'elenco  delle   ZPS   e   la   relativa   documentazione
tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da  un  documento  di
specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai
comuni  ed  alle   comunita'   territorialmente   interessati,   alle
amministrazioni separate dei  beni  di  uso  civico,  ai  proprietari
forestali di almeno 100  ettari  all'interno  di  ogni  singola  zona
nonche', ove l'elenco contenga delle ZPS  ricadenti  all'interno  del
territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione  dei
medesimi; i predetti enti e  soggetti  esprimono  il  proprio  parere
entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. 
    2.  I  comuni  e  le   comunita'   territorialmente   interessati
pubblicano l'avviso  di  ricevimento  della  documentazione  relativa
all'individuazione delle ZPS al rispettivo  albo  per  trenta  giorni
consecutivi. Nel medesimo  periodo  chiunque  puo'  prendere  visione
della documentazione e presentare osservazioni scritte  nel  pubblico
interesse ai comuni ed alle comunita' medesime. 
    3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni  e  dei
pareri pervenuti dai comuni e dalle comunita' ai sensi dei commi 1  e
2 nonche' dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua  le
ZPS, sentito il comitato  scientifico  delle  aree  protette  che  si
esprime  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  secondo   quanto
disposto  dall'articolo  52,  comma  1,  lettera  c),   della   legge
provinciale. 
    4.  I  provvedimenti  previsti  dal  comma  3   e   la   relativa
documentazione  sono  inviati  al  Ministero  competente  in  materia
ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia.