Art. 2 Procedura per l'individuazione delle ZPS 1. Previa consultazione del comune e della comunita' territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l'elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunita' territorialmente interessati, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno di ogni singola zona nonche', ove l'elenco contenga delle ZPS ricadenti all'interno del territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione dei medesimi; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. 2. I comuni e le comunita' territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa all'individuazione delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. Nel medesimo periodo chiunque puo' prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita' medesime. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai comuni e dalle comunita' ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua le ZPS, sentito il comitato scientifico delle aree protette che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge provinciale. 4. I provvedimenti previsti dal comma 3 e la relativa documentazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.