Art. 21 Istituzione e gestione del registro relativo alle procedure di valutazione di incidenza 1. Presso la struttura provinciale competente e' istituito il registro degli atti e dei dati riguardanti i piani ed i progetti sottoposti a verifica preventiva e a valutazione d'incidenza, in connessione con il sistema informativo territoriale e ambientale della Provincia. 2. Il registro contiene gli atti e i dati relativi: a) ai provvedimenti amministrativi di approvazione e di diniego di piani e di progetti sottoposti a procedura di verifica preventiva e a procedura di valutazione d'incidenza; b) agli elaborati tecnici relativi ai piani e ai progetti; c) alle schede tecniche dei piani e dei progetti sottoposti a verifica preventiva; d) alle relazioni di incidenza di piani e di progetti sottoposti a procedura di valutazione di incidenza; e) ai provvedimenti di valutazione di incidenza, con le misure di mitigazione e di compensazione adottate. 3. La struttura provinciale competente cura la tenuta e l'aggiornamento del registro e la raccolta dei dati. 4. Con riferimento alle amministrazioni diverse dalla Provincia, l'autorita' competente ad approvare il piano o il progetto trasmette, ai fini della gestione del registro, alla struttura provinciale competente, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento, copia dell'atto, unitamente alla copia informatica della documentazione di cui al comma 2 e alla scheda riassuntiva delle informazioni sul medesimo piano o progetto sottoposto a valutazione di incidenza, secondo lo schema contenuto nell'allegato D.