Art. 21 
            Istituzione e gestione del registro relativo 
             alle procedure di valutazione di incidenza 
    1. Presso la struttura provinciale  competente  e'  istituito  il
registro degli atti e dei dati riguardanti  i  piani  ed  i  progetti
sottoposti a verifica preventiva  e  a  valutazione  d'incidenza,  in
connessione con il  sistema  informativo  territoriale  e  ambientale
della Provincia. 
    2. Il registro contiene gli atti e i dati relativi: 
      a) ai provvedimenti amministrativi di approvazione e di diniego
di piani e di progetti sottoposti a procedura di verifica  preventiva
e a procedura di valutazione d'incidenza; 
      b) agli elaborati tecnici relativi ai piani e ai progetti; 
      c) alle schede tecniche dei piani e dei progetti  sottoposti  a
verifica preventiva; 
      d)  alle  relazioni  di  incidenza  di  piani  e  di   progetti
sottoposti a procedura di valutazione di incidenza; 
      e) ai provvedimenti di valutazione di incidenza, con le  misure
di mitigazione e di compensazione adottate. 
    3.  La  struttura  provinciale  competente  cura  la   tenuta   e
l'aggiornamento del registro e la raccolta dei dati. 
    4. Con riferimento alle amministrazioni diverse dalla  Provincia,
l'autorita' competente ad approvare il piano o il progetto trasmette,
ai fini della  gestione  del  registro,  alla  struttura  provinciale
competente, entro 30 giorni dalla adozione del  provvedimento,  copia
dell'atto, unitamente alla copia informatica della documentazione  di
cui al comma 2 e  alla  scheda  riassuntiva  delle  informazioni  sul
medesimo piano o progetto  sottoposto  a  valutazione  di  incidenza,
secondo lo schema contenuto nell'allegato D.