Art. 22 
          Efficacia della legge e disposizioni transitorie 
    1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114  della  legge
provinciale, dalla data dell'entrata in vigore di questo regolamento,
trovano applicazione le disposizioni degli articoli 37, 38, 45, 47  e
51 della legge medesima. 
    2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114  della  legge
provinciale, le disposizioni del  titolo  II  di  questo  regolamento
trovano applicazione anche ai piani e ai progetti per i quali non sia
ancora  concluso,  alla  data  dell'entrata  in  vigore   di   questo
regolamento, il procedimento di valutazione di incidenza. 
    3. Restano salvi i provvedimenti di individuazione delle ZPS e di
approvazione  delle  relative  misure   di   conservazione   previste
dall'articolo 9, commi 4 e 5, della  legge  provinciale  15  dicembre
2004,  n.  10  (Disposizioni  in  materia  di   urbanistica,   tutela
dell'ambiente,  acque  pubbliche,  trasporti,  servizio   antincendi,
lavori pubblici e caccia), adottati prima della data  di  entrata  in
vigore di questo regolamento.