Art. 22 Efficacia della legge e disposizioni transitorie 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, dalla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 37, 38, 45, 47 e 51 della legge medesima. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, le disposizioni del titolo II di questo regolamento trovano applicazione anche ai piani e ai progetti per i quali non sia ancora concluso, alla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, il procedimento di valutazione di incidenza. 3. Restano salvi i provvedimenti di individuazione delle ZPS e di approvazione delle relative misure di conservazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), adottati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.