Art. 23 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. IO, relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; b) l'articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.