Art. 23 
                             Abrogazioni 
    1. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  questo
regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) gli articoli 9 e 10  della  legge  provinciale  15  dicembre
2004, n. IO, relativi alla conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
      b) l'articolo 55, commi 1  e  2,  della  legge  provinciale  29
dicembre 2006, n. 11.