Art. 3 
                Adozione e approvazione delle misure 
          di conservazione generali e specifiche delle ZPS 
    1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della  legge  provinciale,
la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente
le misure  di  conservazione  generali  delle  ZPS  ai  comuni,  alle
comunita', agli enti di gestione  dei  parchi  naturali  provinciali,
alle amministrazioni separate dei beni di  uso  civico,  ai  comitati
agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati
nonche' ai proprietari  forestali  di  almeno  100  ettari  ricadenti
all'interno  di  ogni  singola  zona;  i  predetti  enti  e  soggetti
esprimono il proprio parere entro  quaranta  giorni  dal  ricevimento
della documentazione. 
    2.  I  comuni  e  le   comunita'   territorialmente   interessati
pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa alle
misure di conservazione generali delle ZPS  al  rispettivo  albo  per
trenta giorni consecutivi. In tale  periodo  chiunque  puo'  prendere
visione della documentazione e presentare osservazioni  nel  pubblico
interesse ai comuni ed alle comunita' medesime. 
    3. La  Giunta  provinciale,  tenuto  conto  dei  pareri  e  delle
osservazioni pervenuti dai comuni e  dalle  comunita'  ai  sensi  dei
commi 1 e 2 nonche' dei pareri degli  enti  di  gestione  dei  parchi
previsti dal comma 1, approva le  misure  di  conservazione  generali
sentito il Consiglio delle autonomie locali. 
    4. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di  conservazione
specifiche delle ZPS, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c),
della legge provinciale, trova applicazione la procedura prevista dai
commi  1,  2  e  3  di  questo  articolo,  con   l'esclusione   della
trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 
    5. Qualora i siti e zone siano  gestiti  attraverso  i  piani  di
gestione,  previsti  dall'articolo   38,   comma   5,   della   legge
provinciale, le misure  di  conservazione  specifiche  sono  definite
nell'ambito dei piani stessi e approvati  dalla  Giunta  provinciale,
secondo  la  procedura  definita  dalla  Giunta  medesima  ai   sensi
dell'articolo 41, comma 4, della legge provinciale. 
    6. Per la modifica  delle  misure  di  conservazione  generali  e
specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3;  per  le
misure  di  conservazione  specifiche  non  si  procede   alla   loro
trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 
    7. I provvedimenti di approvazione delle misure di  conservazione
sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.