Art. 3 Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunita', agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonche' ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione. 2. I comuni e le comunita' territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa alle misure di conservazione generali delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque puo' prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita' medesime. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenuti dai comuni e dalle comunita' ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 1, approva le misure di conservazione generali sentito il Consiglio delle autonomie locali. 4. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), della legge provinciale, trova applicazione la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, con l'esclusione della trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 5. Qualora i siti e zone siano gestiti attraverso i piani di gestione, previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche sono definite nell'ambito dei piani stessi e approvati dalla Giunta provinciale, secondo la procedura definita dalla Giunta medesima ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge provinciale. 6. Per la modifica delle misure di conservazione generali e specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3; per le misure di conservazione specifiche non si procede alla loro trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 7. I provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.