Art. 4 Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali 1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e 43, comma 2, lettera f), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali nell'ambito della procedura di adozione del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 8, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 6, della legge provinciale medesima.