Art. 4 
Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche  per
  le ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali 
    1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e  43,  comma
2, lettera f), della legge provinciale, le  misure  di  conservazione
specifiche  delle  ZPS  ricadenti  all'interno  dei  parchi  naturali
provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione  dei
parchi naturali provinciali nell'ambito della procedura  di  adozione
del  piano  di   parco,   disciplinata   dal   regolamento   previsto
dall'articolo 43, comma 8, della legge  provinciale,  fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  38,  commi  1  e  6,   della   legge
provinciale medesima.