Art. 5 
        Adozione e approvazione delle misure di conservazione 
     specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve 
    1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera  b),  della  legge
provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS  gestite
attraverso la rete delle riserve sono definite nell'ambito del  piano
di  gestione,  previsto  dall'articolo  47,  comma  2,  della   legge
provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall'articolo 11
di  questo  regolamento,  acquisito   il   parere   della   struttura
provinciale competente.