Art. 5 Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS gestite attraverso la rete delle riserve sono definite nell'ambito del piano di gestione, previsto dall'articolo 47, comma 2, della legge provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall'articolo 11 di questo regolamento, acquisito il parere della struttura provinciale competente.