Art. 6 
              Procedura per l'individuazione delle ZSC 
    1.  Per  l'individuazione  delle  ZSC  si  applica  la  procedura
prevista dall'articolo 2. 
    2. Ai fini della  designazione  delle  ZSC,  i  provvedimenti  di
individuazione e la relativa documentazione sono inviati al Ministero
competente in materia ambientale.