Art. 7 
                Adozione e approvazione delle misure 
          di conservazione generali e specifiche delle ZSC 
    1. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di  conservazione
generali e specifiche delle ZSC  si  applica  la  procedura  prevista
dagli articoli 3, 4 e 5. 
    2. Ai fini del perfezionamento  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia, i provvedimenti di  approvazione  delle
misure di conservazione  sono  inviati  al  Ministero  competente  in
materia ambientale.