Art. 7 Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC 1. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC si applica la procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia, i provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.