Art. 4.

                     Commissone di coordinamento



   La  commissione  di coordinamento viene nominata dalla Regione con
provvedimento  del  dirigente  responsabile del settore competente in
materia.  Nella  commissione  di  coordinamento sono rappresentate le
regioni,  le  province  interessate  territorialmente,  gli  enti  di
gestione  delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge
6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel
territorio,  gli  ambiti  territoriale  di  caccia  (ATC) interessati
territorialmente  e  l'istituto  superiore  per  la  protezione  e la
ricerca ambientale (ISPRA).
   2.  La  commissione  nomina al proprio interno un presidente ed un
segretario  e  puo'  richiedere,  ove  e  quando quando ne ravvisi la
necessita',  la  partecipazione  soggetti  interessati  a determinati
aspetti gestionali.
   La   commissione   inoltre   puo'   chiedere  alle  organizzazioni
professionali   agricole  la  nomina  di  un  rappresentante  per  le
tematiche relative all'interazione con le attivita' agricole.
   3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:
    a)   fornire  alla  commissione  tecnica  gli  indirizzi  per  la
predisposizione  del  piano  poliennale  di  gestione e del programma
annuale  operativo,  tenuto  conto  delle indicazioni contenute negli
strumenti di pianificazione e programmazione regionali e provinciali;
    b)  adottare  il  piano poliennale di gestione che viene recepito
dalle province nel proprio piano faunistico-venatorio provinciale.