Art. 4. Commissone di coordinamento La commissione di coordinamento viene nominata dalla Regione con provvedimento del dirigente responsabile del settore competente in materia. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le regioni, le province interessate territorialmente, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ambiti territoriale di caccia (ATC) interessati territorialmente e l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e puo' richiedere, ove e quando quando ne ravvisi la necessita', la partecipazione soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre puo' chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attivita' agricole. 3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti: a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione e del programma annuale operativo, tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e provinciali; b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle province nel proprio piano faunistico-venatorio provinciale.