Art. 5. Commissione tecnica La commissione tecnica e' composta da un tecnico faunistico di comprovata esperienza nella gestione del cervo nominato da ciascuna delle province ricadenti nel comprensorio di gestione, sentiti gli ATC, e da un rappresentante dell'ISPRA. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione puo' nominare un proprio tecnico. 2. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attivita' previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati. 3. La Commissione tecnica ha il compito di: a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione; b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalle province; c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione; d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione; e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attivita' svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.