Art. 5.

                         Commissione tecnica



   La  commissione  tecnica  e'  composta da un tecnico faunistico di
comprovata  esperienza  nella gestione del cervo nominato da ciascuna
delle  province  ricadenti  nel comprensorio di gestione, sentiti gli
ATC,  e da un rappresentante dell'ISPRA. Qualora nel comprensorio sia
compreso  il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione puo'
nominare un proprio tecnico.
   2. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i
rapporti  di  natura  tecnica  con i diversi soggetti coinvolti nella
gestione  del  cervo,  indirizza e coordina le attivita' previste nel
programma  annuale  operativo  provvedendo anche all'elaborazione dei
dati.
   3. La Commissione tecnica ha il compito di:
    a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;
    b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato
dalle province;
    c)  definire  e curare le procedure tecniche ed organizzative per
la realizzazione degli interventi di gestione;
    d)  curare  i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti
nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
    e)  consegnare  alla  commissione  di coordinamento una relazione
annuale  sull'attivita'  svolta,  sugli  obiettivi  raggiunti e sulle
problematiche riscontrate.