Art. 10 
 
                             Ubicazione 
 
    1.  In  relazione  all'ubicazione,  nei  Comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti il territorio  e'  ripartito  in  quattro
zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: 
      a) 1,00 per la zona A degli strumenti urbanistici; 
      b) 1,10 per la zona B degli strumenti urbanistici; 
      c) 1,15 per la zona C degli strumenti urbanistici; 
      d) 1,20 per le altre zone edificatorie destinate alla residenza
dagli strumenti urbanistici. 
    2. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si
applicano i seguenti coefficienti: 
      a) 0,90 per il centro storico; 
      b) 1,00 per il centro edificato. 
    3. Nei Comuni con popolazione  superiore  a  50.000  abitanti  si
applica il coefficiente 1,30 per il centro storico.