Art. 10 Ubicazione 1. In relazione all'ubicazione, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il territorio e' ripartito in quattro zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 1,00 per la zona A degli strumenti urbanistici; b) 1,10 per la zona B degli strumenti urbanistici; c) 1,15 per la zona C degli strumenti urbanistici; d) 1,20 per le altre zone edificatorie destinate alla residenza dagli strumenti urbanistici. 2. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,90 per il centro storico; b) 1,00 per il centro edificato. 3. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti si applica il coefficiente 1,30 per il centro storico.