Art. 11 
 
                              Vetusta' 
 
    1. In relazione alla vetusta' si applica un coefficiente per ogni
anno  decorrente  dal  sesto  successivo  a  quello  di  fine  lavori
dell'immobile e stabilito nel modo seguente: 
      a) 1% per i successivi quindici anni; 
      b) 0,50% per gli ulteriori anni successivi. 
    2. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di
completo restauro dell'unita' immobiliare, l'anno di  costruzione  e'
quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.