Art. 11 Vetusta' 1. In relazione alla vetusta' si applica un coefficiente per ogni anno decorrente dal sesto successivo a quello di fine lavori dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1% per i successivi quindici anni; b) 0,50% per gli ulteriori anni successivi. 2. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita' immobiliare, l'anno di costruzione e' quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.