Art. 12 Canone di locazione A - Fascia protetta socialmente. 1. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo fino all'importo di due pensioni minime INPS. Si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare, cosi' come descritto dalla Tabella «A» che segue. La rendita catastale fino ad euro 180, 00 annui non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione della Fascia A. Il canone dovra', comunque, essere non superiore a quello minimo della Fascia B con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario. Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico B - Fascia amministrata 2. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo non rientrante tra quelli previsti per la Fascia A e non superiore ai limiti di reddito per la decadenza, cosi' come prevista dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche. Si applica un canone commisurato al reddito per la permanenza definito dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e sulla base del valore dell'immobile, cosi' come descritto dalla Tabella «B» che segue. Il canone dovra', comunque, essere superiore a quello massimo della Fascia A, calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell'assegnatario. Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico C - Fascia di decadenza. 3. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito imponibile superiore al limte di decandenza. Si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla Fascia B, cosi' come descritto dalla Tabella «C» che segue. Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico