Art. 13 
 
                      Revisione e aggiornamento 
 
    1. Le fasce di reddito e i canoni di locazione di cui all'art. 12
potranno essere revisionati  ed  aggiornati,  ogni  due  anni,  dalla
Giunta regionale, anche su proposta motivata degli Enti gestori degli
immobili. 
    2. In ogni caso, le fasce di reddito e i canoni di locazione sono
aggiornati annualmente dagli Enti gestori sulla base della variazione
assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati.