Art. 13 Revisione e aggiornamento 1. Le fasce di reddito e i canoni di locazione di cui all'art. 12 potranno essere revisionati ed aggiornati, ogni due anni, dalla Giunta regionale, anche su proposta motivata degli Enti gestori degli immobili. 2. In ogni caso, le fasce di reddito e i canoni di locazione sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.