Art. 16 
 
                        Canone convenzionale 
 
    1. Il Comune che non provveda ad assegnare gli alloggi a  seguito
di graduatoria come per legge o non proceda ad approvare il bando per
l'assegnazione  degli  alloggi  non  occupati  e'  tenuto,  ai  sensi
dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n.  17,  a  versare
alla regione Molise il 20% su un canone convenzionale mensile di euro
400,00 da aggiornare annualmente sulla base della variazione assoluta
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai
e degli impiegati.