Art. 16 Canone convenzionale 1. Il Comune che non provveda ad assegnare gli alloggi a seguito di graduatoria come per legge o non proceda ad approvare il bando per l'assegnazione degli alloggi non occupati e' tenuto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, a versare alla regione Molise il 20% su un canone convenzionale mensile di euro 400,00 da aggiornare annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.