Art. 3 
 
                               Reddito 
 
    1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo  del
nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia
natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi e' obbligo  di
presentazione della denuncia dei redditi, con  esclusione  di  quelli
percepiti dai  componenti  diversamente  abili  a  causa  della  loro
inabilita'. In presenza di soli redditi esenti verranno  applicati  i
canoni della fascia A1. 
    2. Concorrono a formare il nucleo familiare  tutti  i  componenti
risultanti  dallo  stato  di  famiglia  del  titolare  del   rapporto
locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto  del  concetto
del nucleo familiare  di  cui  all'art.  24,  comma  5,  della  legge
regionale 7 luglio 2006, n. 17. 
    3.  I  canoni  devono  essere  calcolati  tenendo   conto   della
situazione reddituale riferita all'anno precedente.