Art. 3 Reddito 1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo del nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi e' obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, con esclusione di quelli percepiti dai componenti diversamente abili a causa della loro inabilita'. In presenza di soli redditi esenti verranno applicati i canoni della fascia A1. 2. Concorrono a formare il nucleo familiare tutti i componenti risultanti dallo stato di famiglia del titolare del rapporto locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto del concetto del nucleo familiare di cui all'art. 24, comma 5, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17. 3. I canoni devono essere calcolati tenendo conto della situazione reddituale riferita all'anno precedente.