Art. 9 
 
                         Classe demografica 
 
    1. In relazione alla classe demografica si applicano  i  seguenti
coefficienti: 
      a) 1,00  per  gli  immobili  siti  in  comuni  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti; 
      b) 0,95  per  gli  immobili  siti  in  Comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti; 
      c) 0,90  per  gli  immobili  siti  in  Comuni  con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti; 
      d) 0,85  per  gli  immobili  siti  in  Comuni  con  popolazione
superiore a 3.000 abitanti; 
      e) 0,80  per  gli  immobili  siti  in  Comuni  con  popolazione
superiore a 3.000 abitanti. 
    2. Il numero degli abitanti di un Comune e' stabilito sulla  base
degli ultimi dati della popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.