Art. 9 Classe demografica 1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) 0,95 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; c) 0,90 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) 0,85 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; e) 0,80 per gli immobili siti in Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. 2. Il numero degli abitanti di un Comune e' stabilito sulla base degli ultimi dati della popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.