ALLEGATO . Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11. (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale) in conformita' all'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) disciplina le modalita' di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo regionale degli enti servizio civile. Art. 2. Soggetti iscrivibili e requisiti 1. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici nonche' le organizzazioni e gli enti privati in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale): a)assenza di scopo di lucro; b) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita' di cui all'art. 1 della legge 64/2001; d) svolgimento di una attivita' continuativa da almeno tre anni; 2. Ulteriore condizione e' la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale dell'ente, della «Carta di impegno etico del servizio civile nazionale». 3. Gli enti e le organizzazioni devono svolgere attivita' nel territorio della regione Friuli -Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi indicati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2007. Art. 3. Sezioni di iscrizione 1. L'albo regionale e' suddiviso nelle tre seguenti sezioni: a) nella sezione A dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonche' le organizzazioni e gli enti privati di rilevanza regionale che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nella regione stessa e in non piu' di altre 3 regioni; b) nella sezione B dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonche' le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti in altri albi regionali o provinciali; c) nella sezione C dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonche' le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti nell'Albo nazionale. Art. 4. Modalita' di iscrizione all'albo 1. All'iscrizione all'albo regionale per il Servizio civile si provvede secondo le modalita' di seguito descritte: a) richiesta all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) del codice di utenza e della password di accesso al sistema informatico Helios utilizzando il modello di richiesta reperibile sul sito internet dell'IUNSC www.serviziocivile.it; b) inserimento dei dati dell'ente richiedente nel sistema Helios utilizzando il codice di utenza; c) trasmissione al competente Servizio della Regione, in formato cartaceo, dell'istanza di iscrizione all'albo sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, unitamente alla documentazione richiesta dalla circolare dell'UNSC di cui al comma 3. 2. il competente Servizio provvede ad informare gli enti circa l'apertura dei termini per l'iscrizione all'albo tramite gli strumenti di comunicazione istituzionale della Regione. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla circolare dell'UNSC del 2 febbraio 2006 «Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale» e successive modificazioni e integrazioni. Art. 5. Iscrizione all'albo 1. L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del direttore del servizio civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata. 2. La fase istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 3. Ogni variazione dei requisiti d'iscrizione dell'ente all'Albo deve essere comunicata al competente Servizio regionale entro trenta giorni. 4. L'iscrizione all'Albo e' requisito necessario per la presentazione dei progetti previsti dalla legge regionale n. 11/2007. Art. 6. Cancellazione dall'albo 1. Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2, ovvero su richiesta dell'ente, viene disposta con decreto del direttore del servizio civile la cancellazione dall'albo. Art. 7. Norma transitoria 1. Gli enti pubblici nonche' le organizzazioni e gli enti privati gia' iscritti nell'Albo regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2006, n. 116 rimangono iscritti previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti dall'art. 2. TONDO