ALLEGATO .
Regolamento  per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio
   civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007,
   n.  11.  (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio
   regionale).

                                                              Art. 1.
                              Finalita'

   1.  Il  presente  regolamento,  ai  sensi dell'art. 18 della legge
regionale  n.  23  maggio  2007,  n.  11  (Promozione  e sviluppo del
servizio  civile  nel territorio regionale) in conformita' all'art. 5
del  decreto  legislativo  5  aprile  2002,  n.  77,  (Disciplina del
Servizio  civile  nazionale  a  norma dell'art. 2 della legge 6 marzo
2001,  n. 64) disciplina le modalita' di iscrizione, di gestione e di
articolazione dell'albo regionale degli enti servizio civile.

                               Art. 2.
                  Soggetti iscrivibili e requisiti

   1.  Possono  iscriversi  all'albo  gli  enti  pubblici  nonche' le
organizzazioni  e gli enti privati in possesso dei seguenti requisiti
previsti dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del
servizio civile nazionale):
    a)assenza di scopo di lucro;
    b)  capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto
al servizio civile volontario;
    c)  corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita'
di cui all'art. 1 della legge 64/2001;
    d) svolgimento di una attivita' continuativa da almeno tre anni;
   2.  Ulteriore  condizione  e'  la  sottoscrizione,  da  parte  del
rappresentante  legale  dell'ente,  della «Carta di impegno etico del
servizio civile nazionale».
   3.  Gli  enti  e  le  organizzazioni devono svolgere attivita' nel
territorio  della  regione  Friuli -Venezia Giulia nel rispetto degli
obiettivi indicati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2007.

                               Art. 3.
                        Sezioni di iscrizione

   1. L'albo regionale e' suddiviso nelle tre seguenti sezioni:
    a)  nella  sezione  A  dell'albo  sono iscritti gli enti pubblici
nonche'  le  organizzazioni e gli enti privati di rilevanza regionale
che  hanno  sede  legale  nella  regione Friuli Venezia Giulia e sedi
d'attuazione  dei progetti di servizio civile nazionale nella regione
stessa e in non piu' di altre 3 regioni;
    b)  nella  sezione  B  dell'albo  sono iscritti gli enti pubblici
nonche' le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali
sedi  di  attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti
iscritti in altri albi regionali o provinciali;
    c)  nella  sezione  C  dell'albo  sono iscritti gli enti pubblici
nonche' le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali
sedi  di  attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti
iscritti nell'Albo nazionale.

                               Art. 4.
                  Modalita' di iscrizione all'albo

   1.  All'iscrizione  all'albo  regionale  per il Servizio civile si
provvede secondo le modalita' di seguito descritte:
    a)  richiesta all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC)
del  codice  di  utenza  e  della  password  di  accesso  al  sistema
informatico Helios utilizzando il modello di richiesta reperibile sul
sito internet dell'IUNSC www.serviziocivile.it;
    b)  inserimento dei dati dell'ente richiedente nel sistema Helios
utilizzando il codice di utenza;
    c)  trasmissione al competente Servizio della Regione, in formato
cartaceo, dell'istanza di iscrizione all'albo sottoscritta dal legale
rappresentante  dell'ente  o  da  un  suo  delegato,  unitamente alla
documentazione richiesta dalla circolare dell'UNSC di cui al comma 3.
   2.  il  competente  Servizio  provvede ad informare gli enti circa
l'apertura   dei   termini  per  l'iscrizione  all'albo  tramite  gli
strumenti di comunicazione istituzionale della Regione.
   3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla
circolare  dell'UNSC  del  2 febbraio 2006 «Norme sull'accreditamento
degli enti di servizio civile nazionale» e successive modificazioni e
integrazioni.

                               Art. 5.
                         Iscrizione all'albo

   1. L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del direttore del
servizio   civile,   sulla  base  delle  risultanze  dell'istruttoria
effettuata.
   2.  La  fase  istruttoria  si conclude entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda.
   3.  Ogni  variazione dei requisiti d'iscrizione dell'ente all'Albo
deve  essere comunicata al competente Servizio regionale entro trenta
giorni.
   4.   L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito  necessario  per  la
presentazione dei progetti previsti dalla legge regionale n. 11/2007.

                               Art. 6.
                       Cancellazione dall'albo

   1.  Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2, ovvero
su  richiesta dell'ente, viene disposta con decreto del direttore del
servizio civile la cancellazione dall'albo.

                               Art. 7.
                          Norma transitoria

   1.  Gli enti pubblici nonche' le organizzazioni e gli enti privati
gia'  iscritti nell'Albo regionale ai sensi della deliberazione della
Giunta  regionale  30  gennaio 2006, n. 116 rimangono iscritti previa
verifica della permanenza dei requisiti richiesti dall'art. 2.
                                TONDO