Art. 2.

                             Definizioni

   1.  Ai  fini  di questa legge, in coerenza con quanto previsto dal
decreto   legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), per biomassa legnosa si intende:
    a) il materiale legnoso prodotto da coltivazioni dedicate;
    b)  il  materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali,
cure  colturali, ripristini di zone marginali, abbandonate e incolte,
come  prati  e  pascoli,  raccolta  di cascami boschivi ed interventi
fitosanitari;
    c)  il  materiale  legnoso prodotto da trattamenti esclusivamente
meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
    d) il materiale prodotto da lavorazioni esclusivamente meccaniche
di legno vergine, non contaminato da inquinanti;
    e)  il  materiale legnoso derivante da interventi di manutenzione
delle infrastrutture viarie e del reticolo idrografico;
    f)  il  materiale  legnoso derivante da interventi di potatura di
alberature  e  siepi  ornamentali  urbane,  siepi  e filari agricoli,
coltivazioni attinenti alla frutticoltura.
   2.  La  biomassa  legnosa conferita, raccolta e trasportata a fini
energetici  da  un soggetto autorizzato e destinata all'impiego in un
ciclo  economico-produttivo,  rientra  nel regime delle materie prime
soggette a trasformazione.
   3.  Non  sono  considerati  biomassa  legnosa  gli  scarti legnosi
chimicamente  trattati,  derivanti  da  processi di lavorazione quali
verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura e simili.
   4. La biomassa legnosa si intende ordinariamente costituita da:
    a) legna da ardere;
    b) legno triturato o frantumato;
    c) legno cippato;
    d) segatura e farina di legno;
    e) assortimenti densificati, quali pellet, brichetti e simili;
    f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
   5. Ai fini di questa legge per:
    a)  impianti  termici efficienti alimentati a biomassa legnosa si
intendono  gli  impianti termici caratterizzati da elevati rendimenti
energetici  dotati  di efficienti dispositivi di post-trattamento dei
fumi  per  la  riduzione  delle  emissioni  inquinanti, rispondenti a
criteri tecnici definiti dalla Giunta provinciale;
    b)  impianti  di  pellettatura  si  intendono gli impianti per la
trasformazione del materiale legnoso in pellet, brichetti e simili.