Art. 2. Definizioni 1. Ai fini di questa legge, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per biomassa legnosa si intende: a) il materiale legnoso prodotto da coltivazioni dedicate; b) il materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali, cure colturali, ripristini di zone marginali, abbandonate e incolte, come prati e pascoli, raccolta di cascami boschivi ed interventi fitosanitari; c) il materiale legnoso prodotto da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate; d) il materiale prodotto da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti; e) il materiale legnoso derivante da interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie e del reticolo idrografico; f) il materiale legnoso derivante da interventi di potatura di alberature e siepi ornamentali urbane, siepi e filari agricoli, coltivazioni attinenti alla frutticoltura. 2. La biomassa legnosa conferita, raccolta e trasportata a fini energetici da un soggetto autorizzato e destinata all'impiego in un ciclo economico-produttivo, rientra nel regime delle materie prime soggette a trasformazione. 3. Non sono considerati biomassa legnosa gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura e simili. 4. La biomassa legnosa si intende ordinariamente costituita da: a) legna da ardere; b) legno triturato o frantumato; c) legno cippato; d) segatura e farina di legno; e) assortimenti densificati, quali pellet, brichetti e simili; f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti. 5. Ai fini di questa legge per: a) impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa si intendono gli impianti termici caratterizzati da elevati rendimenti energetici dotati di efficienti dispositivi di post-trattamento dei fumi per la riduzione delle emissioni inquinanti, rispondenti a criteri tecnici definiti dalla Giunta provinciale; b) impianti di pellettatura si intendono gli impianti per la trasformazione del materiale legnoso in pellet, brichetti e simili.