Art. 4.

                       Interventi di sostegno

   1.  La  provincia,  nell'ambito  degli  strumenti  di attuazione e
programmazione  previsti  dall'ordinamento  provinciale,  individua i
criteri  e  le  modalita'  di finanziamento a sostegno delle seguenti
iniziative:
    a)  realizzazione di impianti di pellettatura, di brichettatura e
simili;
    b)  acquisto  di  macchine  e  attrezzature  per la raccolta e la
trasformazione  della  biomassa  legnosa  ottenuta  dagli  interventi
previsti dalla lettera e);
    c)  realizzazione  di  aree  attrezzate  per  lo  stoccaggio e il
recupero  di  biomasse  legnose  anche  derivanti dal trattamento dei
materiali di risulta di operazioni di rinnovo degli impianti agrari o
di lavorazioni agroindustriali;
    d)  sperimentazione finalizzata all'innovazione nell'ambito della
filiera della biomassa legnosa;
    e)  cure  colturali  dei  popolamenti  forestali  e interventi di
miglioramento  ambientale  dai  quali  si  ottiene  la  produzione di
biomassa legnosa per uso energetico;
    f)  acquisto  e  installazione  di  impianti  termici  efficienti
alimentati a biomassa legnosa;
    g)  installazione  di  dispositivi  post-trattamento  dei fumi di
uscita dagli impianti a biomassa legnosa per minimizzare le emissioni
di  polveri sottili, secondo criteri definiti con deliberazione della
Giunta provinciale tenuto conto della normativa in vigore;
    h)  recupero  e  utilizzo  di  cascami derivanti da utilizzazioni
boschive ai fini della produzione di biomassa legnosa.
   2. Per orientare i destinatari rispetto alle opportunita' previste
da  questa  legge,  la Giunta provinciale, con propria deliberazione,
effettua   la   ricognizione   degli   strumenti   di   attuazione  e
programmazione e delle leggi provinciali di settore che consentono il
finanziamento  delle  iniziative  elencate  nel comma i nonche' delle
strutture provinciali competenti.