Art. 4. Interventi di sostegno 1. La provincia, nell'ambito degli strumenti di attuazione e programmazione previsti dall'ordinamento provinciale, individua i criteri e le modalita' di finanziamento a sostegno delle seguenti iniziative: a) realizzazione di impianti di pellettatura, di brichettatura e simili; b) acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta e la trasformazione della biomassa legnosa ottenuta dagli interventi previsti dalla lettera e); c) realizzazione di aree attrezzate per lo stoccaggio e il recupero di biomasse legnose anche derivanti dal trattamento dei materiali di risulta di operazioni di rinnovo degli impianti agrari o di lavorazioni agroindustriali; d) sperimentazione finalizzata all'innovazione nell'ambito della filiera della biomassa legnosa; e) cure colturali dei popolamenti forestali e interventi di miglioramento ambientale dai quali si ottiene la produzione di biomassa legnosa per uso energetico; f) acquisto e installazione di impianti termici efficienti alimentati a biomassa legnosa; g) installazione di dispositivi post-trattamento dei fumi di uscita dagli impianti a biomassa legnosa per minimizzare le emissioni di polveri sottili, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto della normativa in vigore; h) recupero e utilizzo di cascami derivanti da utilizzazioni boschive ai fini della produzione di biomassa legnosa. 2. Per orientare i destinatari rispetto alle opportunita' previste da questa legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, effettua la ricognizione degli strumenti di attuazione e programmazione e delle leggi provinciali di settore che consentono il finanziamento delle iniziative elencate nel comma i nonche' delle strutture provinciali competenti.