ALLEGATO REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI, I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE ED I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE BIBLIOTECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 2006, N. 25 (SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA REGIONALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), di seguito chiamata legge, definisce le caratteristiche e modalita' di costituzione dei sistemi bibliotecari e i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, e disciplina, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti previsti nel settore bibliotecario. Capo II Sistemi bibliotecari Art. 2. Definizione dei sistemi bibliotecari 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sistema bibliotecario, di seguito chiamato sistema, un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli, o organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale n. 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia), cui possono aderire anche biblioteche gestite dagli altri enti pubblici e dai soggetti privati indicati dall'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che realizza, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, il livello primario della cooperazione bibliotecaria, fornendo gratuitamente all'utenza servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attivita' di valorizzazione del patrimonio librario e documentale. 2. lI sistema e' caratterizzato dai seguenti elementi: a) presenza di un territorio di riferimento contiguo e omogeneo per caratteristiche fisiche, storiche e sociali; b) esistenza di una pluralita' di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, che per la quantita' e la qualita' dei documenti posseduti e dei servizi erogati, svolge nei confronti delle stesse un ruolo di coordinamento; c) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalita' di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo, che reca anche le disposizioni per il funzionamento del sistema previste dall'art. 5, comma 3, lettera c) della legge. La convenzione tipo e' adottata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Puo' essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che: a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale, intendendosi per tale il numero annuale complessivo di utenti rilevabile dall'analisi dei dati statistici relativi ai prestiti, del quale almeno il 10% risulti costituito da utenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la biblioteca stessa; b) raggiunge i valori degli obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale. Art. 3. Modalita' di costituzione e funzionamento dei sistemi 1. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta alla regione - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio beni e attivita' culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonche' le modalita' di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il progetto e' corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c). 2. Il Servizio, valutata la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche ed agli elementi di cui all'art. 2 ed acquisito il parere della Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, comunica entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto medesimo le risultanze dell'istruttoria all'ente gestore della biblioteca proposta come biblioteca centro sistema, con l'invito, in caso di esito positivo, a stipulare con le altre biblioteche interessate, entro il termine fissato in detta comunicazione, la convenzione costitutiva del sistema e a trasmetterne successivamente copia al Servizio stesso. 3. All'individuazione della biblioteca centro sistema e del sistema che ad essa fa riferimento si provvede, previa verifica della conformita' della convenzione stipulata ai sensi del comma 2 rispetto alla convenzione tipo, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. La biblioteca centro sistema comunica al Servizio le successive eventuali variazioni dell'assetto del sistema stesso e le eventuali modifiche della convenzione stipulata ai sensi del comma 2, ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche e degli elementi di cui all'art. 2 nonche' della conformita' alla convenzione tipo della convenzione modificata. Qualora detta verifica dia esito negativo, la Giunta regionale dispone, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, l'estinzione del sistema. Capo III Bilioteche di interesse regionale Art. 4. Tipologia delle biblioteche di interesse regionale 1. Possono essere riconosciute come biblioteche d'interesse regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge, le biblioteche gestite da enti pubblici o soggetti privati senza fini di lucro, che forniscono servizi gratuiti all'utenza e rientrano nella seguente tipologia: a) biblioteche di conservazione; b) biblioteche specializzate; c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale. 2. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per biblioteche di conservazione, quelle dotate di fondi bibliografici e documentari unici e di grande valore storico, che svolgono prevalentemente un'attivita' di tutela e di valorizzazione di tali fondi, anche mediante la realizzazione di interventi conservativi e di restauro, e che offrono servizi a un'utenza specializzata; b) per biblioteche specializzate, quelle che operano prevalentemente per la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni librarie e documentali riguardanti un particolare settore del sapere; c) per biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale: 1) le biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia; 2) quelle che sono utilizzate da particolari fasce di utenza, quali i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche; 3) quelle che coordinano la conservazione e la fruizione di grandi e rilevanti patrimoni librari e documentari presenti nel proprio ambito territoriale; 4) le biblioteche centro sistema. Art. 5. Criteri di valutazione e modalita' procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale 1. I soggetti pubblici o privati gestori di una biblioteca rientrante nella tipologia di cui all'art. 4, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio, nonche' dei dati della sua attivita'. 2. Le domande sono valutate, anche sulla base degli elementi emersi nel corso di apposito sopralluogo effettuato a cura del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, tenendo conto: a) dell'arco di tempo di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali; b) del grado di sviluppo dell'attivita' di catalogazione del patrimonio documentario custodito, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici; c) del numero e della rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio medesimo, con particolare riguardo per quelle attuate in collaborazione con universita' degli studi e istituti specializzati nel settore di competenza; d) dei programmi di incremento di detto patrimonio, con l'acquisizione di opere di grande valore storico, o inerenti al proprio settore di interesse. 3. Al riconoscimento della qualifica di biblioteca di interesse regionale si provvede, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. 5. Le biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia e le biblioteche centro sistema sono riconosciute di diritto biblioteche di interesse regionale. Capo IV Interventi finanziari nel settore bibliotecario Art. 6. Tipologia degli interventi 1.Gli interventi finanziari nel settore bibliotecario sono attuati, sulla base degli indirizzi fissati dai Piani triennale e annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge, mediante la concessione di contributi: a) per sviluppo della rete bibliotecaria regionale; b) per Io sviluppo delle strutture bibliotecarie. 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono volti a: a) promuovere e sostenere l'attivita' dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale; b) favorire la realizzazione di specifici progetti bibliografici e per la valorizzazione del patrimonio librario antico, raro e di pregio; c) sostenere le iniziative proposte dalle Province per l'attuazione del prestito interbibliotecario; d) promuovere la realizzazione di iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari; e) sostenere Io sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia e l'attivita' ditale associazione; f) sostenere, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'attivita' svolta a favore della rete bibliotecaria regionale da parte dei poli SBN presenti nella regione. 3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono volti a promuovere la diffusione sul territorio regionale di strutture da adibire a biblioteca aperta al pubblico. Capo V Contributi ai sistemi bibliotecari e alle biblioteche di interesse regionale Art. 7. Oggetto dei contributi 1. I contributi di cui agli art. 11 e 14 della legge sono destinati al finanziamento delle iniziative aventi ad oggetto: a) l'incremento e la conservazione del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio, mediante l'effettuazione di spese per: 1) l'acquisto di libri, periodici e altri mezzi e sussidi di informazione e documentazione, anche su supporti informatici; 2) la conservazione del materiale bibliografico e documentario mediante attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro; 3) nell'ambito dei sistemi: il potenziamento e l'incremento delle sezioni ragazzi e multimediali, nonche' l'incremento delle sezioni librarie dedicate ai portatori di handicap, con particolare riferimento alle persone non vedenti e ipovedenti, ivi compreso l'acquisto degli strumenti necessari per rendere fruibile questa tipologia di documenti; l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze e di documenti di interesse locale, anche attraverso la digitalizzazione e l'editoria elettronica; 4) nell'ambito delle biblioteche di interesse regionale, il potenziamento e l'incremento delle sezioni bibliografiche per la catalogazione del patrimonio antico, raro e di pregio e l'arricchimento delle collezioni possedute; b) il potenziamento e l'aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica, mediante l'effettuazione di spese per: 1) l'acquisto e l'installazione di attrezzature e di programmi informatici e per la relativa assistenza tecnica; 2) lo sviluppo del dialogo in rete tra biblioteche diverse per tipologia funzionale e amministrativa, ivi compreso lo sviluppo del prestito interbibliotecario; 3) la creazione di un sistema unico di iscrizione degli utenti valido per tutte le biblioteche del sistema; 4) l'utilizzo libero e gratuito di internet da parte degli utenti; c) l'adeguamento degli arredi, in funzione della migliore conservazione e fruizione pubblica del patrimonio bibliografico posseduto; d) la realizzazione di progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura, mediante l'effettuazione di spese per l'allestimento di mostre bibliografiche, storiche e artistiche, l'organizzazione di convegni ed altri eventi culturali, la creazione di siti web dedicati e la diffusione sul territorio di pubblicazioni; e) l'attivazione, nell'ambito dei sistemi bibliotecari, di un servizio bibliobus, volto a consentire e diffondere la lettura nelle zone sprovviste di biblioteca pubblica. 2. I contributi possono essere anche utilizzati, nel limite massimo del 50% dell'importo concesso, per l'assunzione del personale necessario per il funzionamento del sistema ovvero delle singole biblioteche di interesse regionale. Art. 8. Disposizioni procedurali 1. Le domande di contributo di cui al presente Capo sono presentate entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000. Le domande che pervengono oltre detto termine sono archiviate. 2. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale, ed e' corredata della seguente documentazione: a) programma di attivita', con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia indicata all'art. 7, e relativo preventivo di spesa; b) relazione illustrante le attivita' e le iniziative svolte nell'anno precedente, comprensiva degli elementi descrittivi delle condizioni, delle modalita' e dell'ampiezza della fruizione da parte del pubblico; c) nel caso dei sistemi, dichiarazione attestante l'ammontare complessivo delle risorse stanziate per l'anno da parte degli enti locali gestori delle biblioteche aderenti al sistema. 3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Le domande ritenute ammissibili sono tutte finanziate, con applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 9, fino al massimo del 100% della spesa indicata nel preventivo di cui al comma 2, lettera a). 5. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso. 6. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli art. 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, accompagnata da una relazione descrittiva dell'impiego del contributo e da una dichiarazione attestante gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti. 7. Il contributo e' cumulabile con gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalita' oggetto di contributo regionale, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta. Qualora la somma dei contributi pubblici superi l'importo totale della spesa sostenuta il contributo regionale e' conseguentemente rideterminato. Art. 9. Criteri di determinazione dell'entita' dei contributi 1. L'entita' dei contributi destinati a sostenere il funzionamento e lo sviluppo dei singoli sistemi e' determinata tenendo conto dei seguenti elementi: a) ampiezza dei rispettivi bacini d'utenza; b) numero delle biblioteche aggregate; c) inclusione totale o parziale dell'area di riferimento nel territorio montano; d) livello dei servizi erogati dal sistema, in rapporto agli obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale; e) programma d'attivita' e correlato preventivo di spesa presentato dall'Ente gestore della biblioteca centro sistema; f) entita' delle risorse stanziate complessivamente per il servizio bibliotecario da parte degli enti locali gestori delle biblioteche aderenti. 2. L'entita' dei contributi destinati a sostenere il funzionamento e lo sviluppo delle singole biblioteche di interesse regionale e' determinata tenendo conto dei seguenti elementi: a) entita' e qualita' dei fondi posseduti; b) natura e livello del servizio svolto; c) programma d'attivita' e correlato preventivo di spesa; d) stato di conservazione dei beni e qualita' dei sistemi di conservazione. Capo VI Contributi a sostegno di specifici progetti bibliografici e per la valorizzazione del patrimonio librario antico, raro e di pregio ed a sostegno del prestito interbibliotecario Art. 10. Oggetto e destinatari dei contributi a sostegno di progetti specifici 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) e dell'art. 16 della legge possono essere concessi agli enti locali e agli altri soggetti gestori di biblioteche aperte al pubblico contributi volti a sostenere l'attuazione di iniziative progettuali concernenti: a) la realizzazione di bibliografie specifiche, con particolare riferimento alla lingua e cultura friulana; b) la valorizzazione dei fondi speciali presenti nelle rispettive biblioteche o ad essi affidati a qualsiasi titolo. 2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a) hanno ad oggetto la catalogazione su supporto informatico del materiale bibliografico nonche' la redazione e pubblicazione della bibliografia. 3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b) hanno ad oggetto la catalogazione, la conservazione, il restauro e la digitalizzazione di beni librari antichi, rari e di pregio e del patrimonio documentale, con particolare riferimento a quello periodico. Art. 11. Oggetto e destinatari dei contributi a sostegno del prestito interbibliotecario 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera h) della legge, possono essere concessi alle Province contributi per il sostegno di iniziative volte a consentire che gli iscritti al servizio di prestito di ciascuna biblioteca del territorio provinciale aperta al pubblico possono ricevere in prestito volumi, riviste o altri documenti posseduti da una qualsiasi delle altre biblioteche aperte al pubblico presenti nel territorio medesimo. Art. 12. Termine e modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per l'accesso ai contributi di cui agli artt. 10 e 11 sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa cui si riferiscono e devono pervenire al Servizio entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000. Le domande che pervengono oltre detto termine sono archiviate. 2. La domande sono corredate della relazione descrittiva del progetto proposto e del relativo preventivo di spesa. 3. AI fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 13. Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, le domande sono valutate tenendo conto, in particolare, della qualita' del progetto e della sua efficacia, in funzione di una piu' vasta conoscenza e fruizione del materiale bibliografico o dei beni considerati nel progetto stesso, nonche', per le iniziative di cui alla lettera b) del comma medesimo, dell'interesse culturale dei beni stessi e dell'urgenza dell'intervento conservativo o di restauro previsto. 2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11, le domande sono valutate tenendo conto, in particolare, del numero di abitanti del territorio servito e del numero di biblioteche interessate all'iniziativa. 3. L'entita' del contributo da assegnare per ciascuna delle iniziative di cui all'art. 10 ed all'art. 11 e' determinata, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2, entro il limite massimo dell'80% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili. 4. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 5, 6 e 7. Capo VII Contributi per la formazione del personale addetto alle biblioteche Art. 14. Oggetto e destinatari dei contributi 1. Gli interventi di cui all'art. 17 della legge sono attuati: a) mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da associazioni professionali ed istituti specializzati nel settore, per l'organizzazione e Io svolgimento di corsi e altre iniziative per la formazione specialistica e l'aggiornamento dei bibliotecari; b) mediante la concessione di un contributo annuo per il sostegno dell'attivita' istituzionale della Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche - AIB e per Io sviluppo della sua biblioteca. Art. 15. Programmazione e modalita' di attuazione delle iniziative formative 1. Le singole iniziative previste dall'art. 14, comma 1, lettera a) sono individuate nell'ambito del Piano annuale, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi. 2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalita' di realizzazione dell'iniziativa, individua le spese ammissibili, determina l'ammontare del contributo e definisce le relative modalita' di erogazione e di rendicontazione. 3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 e' stipulata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale. 4. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa. 5. E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta. Art. 16. Contributi a favore dell'AIB 1. Il contributo di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) e' concesso su presentazione al Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, del programma di attivita', con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare, e del relativo preventivo di spesa. 2. Sono ammissibili a contributo le spese per l'aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca specializzata, per l'acquisto di attrezzature anche informatiche, nonche' per l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e analoghe iniziative concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari operanti nella regione. 3. L'entita' del contributo da assegnare e' determinata entro il limite massimo dell'80% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili. 4. Per l'erogazione e la rendicontazione del contributo si applicano le disposizioni recate dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, con riferimento all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000. Capo VIII Contributi per edifici a uso biblioteche Art. 17. Oggetto e beneficiari degli interventi 1. Gli interventi di cui all'art. 15 della legge sono attuati mediante la concessione, agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche, di contributi in conto capitale e di contributi pluriennali, non superiori a dieci anni, a titolo di concorso nelle spese da sostenere per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di edifici da adibire a biblioteche aperte al pubblico. Art. 18. Determinazione della spesa ammissibile e della misura del contributo 1. La spesa ammissibile per gli interventi di cui all'art. 17 viene determinata ai sensi della legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e comprende altresi': a) il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile necessari alla realizzazione dell'intervento; b) la spesa per l'acquisto di attrezzature ed arredi degli immobili adibiti a biblioteche. 2. I contributi in conto capitale sono concessi in misura non superiore all'8o per cento della spesa ammissibile. I contributi costanti pluriennali sono concessi in misura non superiore al 7 per cento annuo della spesa ammissibile. Art. 19. Modalita' e termini di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate al Servizio entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande che pervengono oltre detto termine non sono prese in considerazione e vengono archiviate. 2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: a) progetto di massima dell'iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l'altro, l'effettiva destinazione della struttura a biblioteca aperta al pubblico; b) dettagliato preventivo di spesa; c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto, indicazione degli organi sociali e loro composizione, qualora non gia' in possesso del Servizio. 3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 20. Criteri e modalita' di valutazione delle domande 1. Nell'ambito delle domande ammissibili a contributo sono considerate prioritarie quelle che attengono a una o piu' delle seguenti fattispecie: a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma; b) iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento di strutture di rilevante impegno finanziario; c) iniziative che hanno ad oggetto l'ampliamento ed il miglioramento di strutture bibliotecarie gia' esistenti, finalizzate ad aumentare in modo significativo l'utilizzo delle strutture stesse. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge, tra le domande cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono in ogni caso considerate prioritarie quelle relative ad iniziative destinate a sopperire a condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari in rapporto alla popolazione servita. Art. 21. Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002. 2. La realizzazione delle iniziative di cui all'art. 17 deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa a contributo; varianti che alterino sostanzialmente l'oggetto e le finalita' dell'iniziativa per la quale il contributo e' stato assegnato comportano la revoca del contributo stesso. 3. Le iniziative devono assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse. 4. Non e' ammesso il trasferimento del contributo gia' concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato. Capo IX Disposizioni transitorie e finali Art. 22. Interventi a favore di biblioteche non ancora associate a un sistema 1. Nell'anno in corso, nell'ambito degli interventi a favore della rete bibliotecaria regionale, oltre ai contributi previsti dall'art. 6, comma i, lettera a), possono essere concessi, ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge, anche contributi per il funzionamento e lo sviluppo di biblioteche aperte al pubblico non ancora associate a un sistema, purche' le stesse siano gestite da un ente locale e presentino un bacino di utenza non inferiore ai 10.000 abitanti. 2. Le domande di contributo sono presentate al Servizio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, corredate del programma di attivita' in corso di attuazione e del relativo preventivo di spesa. 3. La valutazione delle domande e la determinazione dell'entita' dei contributi assegnabili, fino al massimo del 100% della spesa indicata nel preventivo di cui al comma 2, sono effettuate tenendo conto dell'ampiezza del bacino di utenza, del livello dei servizi erogati in rapporto agli obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale e dei contenuti del programma di attivita'. 4. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni recate dall'art. 8, commi 5, 6 e 7. Art. 23. Altre disposizioni transitorie 1. Per l'anno in corso, le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Sono fatte salve le domande gia' pervenute, ancorche' non corredate di tutta la documentazione prevista, purche' integrate degli elementi necessari per la loro valutazione entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio. 2. Per l'anno 2009, le domande per l'accesso ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate entro il 30 aprile. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle domande gia' prodotte per il riconoscimento della qualifica di biblioteca di interesse regionale ai sensi dell'art. 5 nonche' alle proposte progettuali gia' avanzate per l'individuazione di nuovi sistemi ai sensi dell'art. 3 e per la realizzazione di iniziative formative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), purche' le stesse siano integrate, ove necessario, entro il termine diventi giorni dalla richiesta del Servizio. I termini del procedimento di cui agli artt. 3, comma 2 e 5, comma 4 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. L'individuazione dei sistemi gia' effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge mantiene efficacia, sino alla data di adozione del provvedimento di cui all' art. 3, comma 3, conseguente all'eventuale riaggregazione in forma diversa dei sistemi stessi. 5. Il Servizio provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla revisione delle biblioteche gia' riconosciute di interesse regionale in base alla normativa previgente, verificando la sussistenza delle caratteristiche e degli elementi indicati all'art. 4 ed effettuando la valutazione di cui all'art. 5. Sulle risultanze dell'istruttoria viene acquisito il parere della Conferenza di cui all'art. 6 della legge. La conferma della qualifica di biblioteca di interesse regionale e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 24. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO