ALLEGATO
REGOLAMENTO   CONCERNENTE   LE  CARATTERISTICHE  E  LE  MODALITA'  DI
   COSTITUZIONE   DEI   SISTEMI   BIBLIOTECARI,   I  CRITERI  PER  IL
   RICONOSCIMENTO  DELLE  BIBLIOTECHE  DI  INTERESSE  REGIONALE  ED I
   CRITERI  E  LE  MODALITA'  PER  L'ATTUAZIONE  DEGLI INTERVENTI NEL
   SETTORE  BIBLIOTECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE
   2006, N. 25 (SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA REGIONALE, TUTELA E
   VALORIZZAZIONE  DELLE  BIBLIOTECHE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
   ARCHIVISTICO).

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 1°
dicembre  2006,  n.  25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale,
tutela  e  valorizzazione  delle  biblioteche  e  valorizzazione  del
patrimonio  archivistico),  di  seguito  chiamata legge, definisce le
caratteristiche  e modalita' di costituzione dei sistemi bibliotecari
e  i  criteri  per  il  riconoscimento delle biblioteche di interesse
regionale,  e disciplina, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge
regionale  n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia
di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e
le  modalita'  per  la  concessione  dei  finanziamenti  previsti nel
settore bibliotecario.

                               Capo II
                        Sistemi bibliotecari

                               Art. 2.
                Definizione dei sistemi bibliotecari

   1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  si  intende per sistema
bibliotecario, di seguito chiamato sistema, un insieme di biblioteche
gestite  da  enti  locali  singoli,  o  organizzati  secondo le forme
previste  dalla  legge  regionale n. 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e
norme  fondamentali  del  sistema  regione  -  autonomie  locali  del
Friuli-Venezia Giulia), cui possono aderire anche biblioteche gestite
dagli  altri  enti pubblici e dai soggetti privati indicati dall'art.
3,  comma  3, lettere a), b) e c) della legge, che realizza, ai sensi
dell'art.   4   della   legge   stessa,  il  livello  primario  della
cooperazione bibliotecaria, fornendo gratuitamente all'utenza servizi
coordinati  basati  sull'ottimizzazione  delle risorse economiche, su
politiche  di  acquisto  comuni  o  coordinate, sulla condivisione di
strumenti  e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione
delle   attivita'   di   valorizzazione  del  patrimonio  librario  e
documentale.
   2. lI sistema e' caratterizzato dai seguenti elementi:
    a)  presenza  di un territorio di riferimento contiguo e omogeneo
per caratteristiche fisiche, storiche e sociali;
    b)  esistenza di una pluralita' di biblioteche di piccole e medie
dimensioni  e  di  una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata
biblioteca  centro  sistema,  che  per la quantita' e la qualita' dei
documenti posseduti e dei servizi erogati, svolge nei confronti delle
stesse un ruolo di coordinamento;
    c)  aggregazione  delle biblioteche medesime, per le finalita' di
cui  al  comma  1,  mediante  la stipula di una convenzione, definita
sulla base della convenzione tipo, che reca anche le disposizioni per
il  funzionamento  del sistema previste dall'art. 5, comma 3, lettera
c)  della  legge.  La  convenzione tipo e' adottata con deliberazione
della   Giunta   regionale,   sentita   la   Conferenza  dei  sistemi
bibliotecari   di  cui  all'art.  6  della  legge  e  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   3.  Puo' essere individuata come biblioteca centro sistema solo la
biblioteca di ente locale che:
    a)   ha   un   bacino   d'utenza   di  dimensione  sovracomunale,
intendendosi  per  tale  il  numero  annuale  complessivo  di  utenti
rilevabile dall'analisi dei dati statistici relativi ai prestiti, del
quale  almeno il 10% risulti costituito da utenti residenti in comuni
diversi da quello in cui ha sede la biblioteca stessa;
    b)  raggiunge i valori degli obiettivi standard dinamici definiti
dalla Giunta regionale.

                               Art. 3.
        Modalita' di costituzione e funzionamento dei sistemi

   1.  Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della
biblioteca  che  si  propone  come biblioteca centro sistema presenta
alla  regione - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura -
Servizio  beni e attivita' culturali, di seguito denominato Servizio,
un  progetto,  predisposto  in  collaborazione con i soggetti gestori
delle   altre   biblioteche   interessate,   che   delinea  l'assetto
organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonche' le modalita' di
cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il
progetto  e'  corredato  di uno schema di convenzione costitutiva del
sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'art. 2,
comma 2, lettera c).
   2.  Il  Servizio,  valutata la coerenza del progetto rispetto alle
caratteristiche  ed  agli  elementi di cui all'art. 2 ed acquisito il
parere  della  Conferenza  dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 6
della legge, comunica entro centoventi giorni dalla presentazione del
progetto  medesimo  le  risultanze  dell'istruttoria all'ente gestore
della   biblioteca  proposta  come  biblioteca  centro  sistema,  con
l'invito,  in  caso  di  esito  positivo,  a  stipulare  con le altre
biblioteche   interessate,   entro   il   termine  fissato  in  detta
comunicazione,   la   convenzione   costitutiva   del   sistema  e  a
trasmetterne successivamente copia al Servizio stesso.
   3.  All'individuazione  della  biblioteca  centro  sistema  e  del
sistema che ad essa fa riferimento si provvede, previa verifica della
conformita' della convenzione stipulata ai sensi del comma 2 rispetto
alla  convenzione  tipo, con deliberazione della Giunta regionale, da
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
   4. La biblioteca centro sistema comunica al Servizio le successive
eventuali  variazioni  dell'assetto del sistema stesso e le eventuali
modifiche  della  convenzione stipulata ai sensi del comma 2, ai fini
della   verifica  della  permanenza  delle  caratteristiche  e  degli
elementi di cui all'art. 2 nonche' della conformita' alla convenzione
tipo  della  convenzione modificata. Qualora detta verifica dia esito
negativo,  la  Giunta  regionale  dispone,  sentita la Conferenza dei
sistemi  bibliotecari di cui all'art. 6 della legge, l'estinzione del
sistema.

                              Capo III
                  Bilioteche di interesse regionale

                               Art. 4.
         Tipologia delle biblioteche di interesse regionale

   1.   Possono  essere  riconosciute  come  biblioteche  d'interesse
regionale,  ai sensi dell'art. 11 della legge, le biblioteche gestite
da  enti  pubblici  o  soggetti  privati  senza  fini  di  lucro, che
forniscono  servizi  gratuiti  all'utenza  e rientrano nella seguente
tipologia:
    a) biblioteche di conservazione;
    b) biblioteche specializzate;
    c)  biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse
regionale.
   2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
    a)  per  biblioteche  di  conservazione,  quelle  dotate di fondi
bibliografici  e  documentari  unici  e di grande valore storico, che
svolgono  prevalentemente  un'attivita' di tutela e di valorizzazione
di   tali  fondi,  anche  mediante  la  realizzazione  di  interventi
conservativi  e  di  restauro,  e  che  offrono  servizi  a un'utenza
specializzata;
    b)    per   biblioteche   specializzate,   quelle   che   operano
prevalentemente  per  la  conservazione  e l'incremento delle proprie
collezioni  librarie e documentali riguardanti un particolare settore
del sapere;
    c)  per  biblioteche  che  svolgono  un  servizio  di particolare
interesse regionale:
     1) le biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia;
     2)  quelle  che  sono utilizzate da particolari fasce di utenza,
quali i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche;
     3)  quelle  che  coordinano  la  conservazione e la fruizione di
grandi  e  rilevanti  patrimoni  librari  e  documentari presenti nel
proprio ambito territoriale;
     4) le biblioteche centro sistema.

                               Art. 5.
           Criteri di valutazione e modalita' procedurali
   per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

   1.  I  soggetti  pubblici  o  privati  gestori  di  una biblioteca
rientrante   nella  tipologia  di  cui  all'art.  4,  interessati  ad
ottenerne   la   qualifica  di  biblioteca  di  interesse  regionale,
presentano  al  Servizio  domanda di riconoscimento, sottoscritta dal
legale  rappresentante  dell'ente  interessato ed accompagnata da una
relazione  illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa
e del suo patrimonio, nonche' dei dati della sua attivita'.
   2.  Le  domande  sono  valutate,  anche  sulla base degli elementi
emersi nel corso di apposito sopralluogo effettuato a cura del Centro
regionale  di  catalogazione  e  restauro dei beni culturali, tenendo
conto:
    a)  dell'arco  di  tempo  di  apertura  al pubblico, che non deve
essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;
    b)  del  grado  di  sviluppo  dell'attivita' di catalogazione del
patrimonio  documentario  custodito,  attuata  attraverso la messa in
rete dei relativi dati bibliografici;
    c)  del numero e della rilevanza delle iniziative divulgative, di
studio  e  di ricerca realizzate per lo sviluppo della conoscenza del
patrimonio  medesimo,  con particolare riguardo per quelle attuate in
collaborazione  con  universita' degli studi e istituti specializzati
nel settore di competenza;
    d)   dei   programmi  di  incremento  di  detto  patrimonio,  con
l'acquisizione  di  opere  di  grande  valore  storico, o inerenti al
proprio settore di interesse.
   3.  Al  riconoscimento  della qualifica di biblioteca di interesse
regionale si provvede, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari
di  cui  all'art.  6  della  legge,  con  deliberazione  della Giunta
regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
   4.  Il  procedimento  si  conclude  entro  centoventi giorni dalla
presentazione della domanda.
   5.  Le  biblioteche  civiche  dei  capoluoghi  di  provincia  e le
biblioteche  centro  sistema sono riconosciute di diritto biblioteche
di interesse regionale.

                               Capo IV
           Interventi finanziari nel settore bibliotecario

                               Art. 6.
                     Tipologia degli interventi

   1.Gli   interventi   finanziari  nel  settore  bibliotecario  sono
attuati,  sulla  base  degli  indirizzi fissati dai Piani triennale e
annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge, mediante
la concessione di contributi:
    a) per sviluppo della rete bibliotecaria regionale;
    b) per Io sviluppo delle strutture bibliotecarie.
   2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono volti a:
    a)  promuovere  e  sostenere  l'attivita'  dei  sistemi  e  delle
biblioteche di interesse regionale;
    b)  favorire la realizzazione di specifici progetti bibliografici
e  per  la  valorizzazione  del patrimonio librario antico, raro e di
pregio;
    c)   sostenere   le   iniziative   proposte  dalle  Province  per
l'attuazione del prestito interbibliotecario;
    d)  promuovere la realizzazione di iniziative per la formazione e
l'aggiornamento professionale dei bibliotecari;
    e)  sostenere  Io  sviluppo  della  biblioteca  dell'Associazione
Italiana  Biblioteche  -  Sezione Friuli-Venezia Giulia e l'attivita'
ditale associazione;
    f) sostenere, sulla base di apposita convenzione con il Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali, l'attivita' svolta a favore
della  rete  bibliotecaria  regionale  da parte dei poli SBN presenti
nella regione.
   3.  I  contributi  di  cui  al  comma  1,  lettera b) sono volti a
promuovere  la  diffusione  sul  territorio regionale di strutture da
adibire a biblioteca aperta al pubblico.

                               Capo V
                 Contributi ai sistemi bibliotecari
              e alle biblioteche di interesse regionale

                               Art. 7.
                       Oggetto dei contributi

   1.  I  contributi  di  cui  agli  art.  11  e  14 della legge sono
destinati al finanziamento delle iniziative aventi ad oggetto:
    a)  l'incremento e la conservazione del patrimonio documentario e
librario, anche antico, raro e di pregio, mediante l'effettuazione di
spese per:
     1)  l'acquisto  di  libri,  periodici e altri mezzi e sussidi di
informazione e documentazione, anche su supporti informatici;
     2)  la  conservazione del materiale bibliografico e documentario
mediante attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
     3)  nell'ambito  dei  sistemi:  il  potenziamento e l'incremento
delle  sezioni  ragazzi  e  multimediali,  nonche' l'incremento delle
sezioni  librarie  dedicate ai portatori di handicap, con particolare
riferimento  alle  persone  non  vedenti  e  ipovedenti, ivi compreso
l'acquisto  degli  strumenti  necessari  per  rendere fruibile questa
tipologia   di  documenti;  l'acquisizione,  la  conservazione  e  la
valorizzazione  di  testimonianze e di documenti di interesse locale,
anche attraverso la digitalizzazione e l'editoria elettronica;
     4)  nell'ambito  delle  biblioteche  di  interesse regionale, il
potenziamento  e  l'incremento  delle  sezioni  bibliografiche per la
catalogazione   del   patrimonio   antico,   raro   e   di  pregio  e
l'arricchimento delle collezioni possedute;
    b) il potenziamento e l'aggiornamento della dotazione tecnologica
e informatica, mediante l'effettuazione di spese per:
     1)  l'acquisto  e l'installazione di attrezzature e di programmi
informatici e per la relativa assistenza tecnica;
     2)  lo  sviluppo del dialogo in rete tra biblioteche diverse per
tipologia  funzionale  e amministrativa, ivi compreso lo sviluppo del
prestito interbibliotecario;
     3)  la  creazione di un sistema unico di iscrizione degli utenti
valido per tutte le biblioteche del sistema;
     4)  l'utilizzo  libero  e  gratuito  di  internet da parte degli
utenti;
    c)   l'adeguamento  degli  arredi,  in  funzione  della  migliore
conservazione  e  fruizione  pubblica  del  patrimonio  bibliografico
posseduto;
    d)  la  realizzazione di progetti innovativi e qualificati per la
promozione  della  lettura,  mediante  l'effettuazione  di  spese per
l'allestimento  di  mostre  bibliografiche,  storiche  e  artistiche,
l'organizzazione  di convegni ed altri eventi culturali, la creazione
di siti web dedicati e la diffusione sul territorio di pubblicazioni;
    e)  l'attivazione,  nell'ambito  dei  sistemi bibliotecari, di un
servizio  bibliobus, volto a consentire e diffondere la lettura nelle
zone sprovviste di biblioteca pubblica.
   2.  I  contributi  possono  essere  anche  utilizzati,  nel limite
massimo del 50% dell'importo concesso, per l'assunzione del personale
necessario  per  il  funzionamento  del  sistema ovvero delle singole
biblioteche di interesse regionale.

                               Art. 8.
                      Disposizioni procedurali

   1.  Le  domande  di  contributo  di  cui  al  presente  Capo  sono
presentate  entro  il  termine  del  31 gennaio dell'anno cui esse si
riferiscono,  fatto  salvo  quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3
della  legge  regionale  n.  7/2000.  Le domande che pervengono oltre
detto termine sono archiviate.
   2.  La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente
gestore  della  biblioteca  centro  sistema  o  della  biblioteca  di
interesse regionale, ed e' corredata della seguente documentazione:
    a)  programma  di  attivita',  con  specifica illustrazione delle
singole  iniziative  che  si  prevede  di realizzare e dei servizi da
prestare  al  pubblico, nell'ambito della tipologia indicata all'art.
7, e relativo preventivo di spesa;
    b)  relazione  illustrante  le  attivita'  e le iniziative svolte
nell'anno  precedente,  comprensiva  degli elementi descrittivi delle
condizioni,  delle modalita' e dell'ampiezza della fruizione da parte
del pubblico;
    c)  nel  caso  dei  sistemi, dichiarazione attestante l'ammontare
complessivo  delle  risorse  stanziate per l'anno da parte degli enti
locali gestori delle biblioteche aderenti al sistema.
   3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere
adottati   appositi   modelli  con  decreto  del  Direttore  centrale
dell'istruzione,  formazione  e cultura, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   4.  Le  domande  ritenute  ammissibili  sono tutte finanziate, con
applicazione  dei  criteri stabiliti dall'art. 9, fino al massimo del
100%  della  spesa indicata nel preventivo di cui al comma 2, lettera
a).
   5.  Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione di
un  importo  non  superiore  all'80%  dell'ammontare  del  contributo
concesso.
   6.   L'importo   rimanente   viene   erogato   a   seguito   della
presentazione,  entro  il termine fissato dal decreto di concessione,
eventualmente  prorogato  su richiesta motivata, della documentazione
giustificativa  della  spesa,  come  prevista  dagli art. 41, 42 e 43
della  legge  regionale  n.  7/2000,  accompagnata  da  una relazione
descrittiva  dell'impiego  del  contributo  e  da  una  dichiarazione
attestante gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti.
   7.  Il  contributo e' cumulabile con gli altri contributi pubblici
eventualmente   ottenuti   per   la  medesima  finalita'  oggetto  di
contributo  regionale, fino alla concorrenza dell'importo della spesa
effettivamente  sostenuta.  Qualora  la somma dei contributi pubblici
superi l'importo totale della spesa sostenuta il contributo regionale
e' conseguentemente rideterminato.

                               Art. 9.
        Criteri di determinazione dell'entita' dei contributi

   1. L'entita' dei contributi destinati a sostenere il funzionamento
e  lo  sviluppo  dei singoli sistemi e' determinata tenendo conto dei
seguenti elementi:
    a) ampiezza dei rispettivi bacini d'utenza;
    b) numero delle biblioteche aggregate;
    c)  inclusione  totale  o  parziale  dell'area di riferimento nel
territorio montano;
    d)  livello  dei  servizi  erogati  dal sistema, in rapporto agli
obiettivi standard dinamici definiti dalla Giunta regionale;
    e)   programma   d'attivita'  e  correlato  preventivo  di  spesa
presentato dall'Ente gestore della biblioteca centro sistema;
    f)  entita'  delle  risorse  stanziate  complessivamente  per  il
servizio  bibliotecario  da  parte  degli  enti  locali gestori delle
biblioteche aderenti.
   2. L'entita' dei contributi destinati a sostenere il funzionamento
e  lo  sviluppo  delle  singole biblioteche di interesse regionale e'
determinata tenendo conto dei seguenti elementi:
    a) entita' e qualita' dei fondi posseduti;
    b) natura e livello del servizio svolto;
    c) programma d'attivita' e correlato preventivo di spesa;
    d)  stato  di  conservazione  dei  beni e qualita' dei sistemi di
conservazione.

                               Capo VI
Contributi  a  sostegno  di specifici progetti bibliografici e per la
   valorizzazione del patrimonio librario antico, raro e di pregio ed
   a sostegno del prestito interbibliotecario

                              Art. 10.
Oggetto e destinatari dei contributi a sostegno di progetti specifici

   1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) e dell'art. 16 della
legge  possono essere concessi agli enti locali e agli altri soggetti
gestori   di  biblioteche  aperte  al  pubblico  contributi  volti  a
sostenere l'attuazione di iniziative progettuali concernenti:
    a)  la  realizzazione di bibliografie specifiche, con particolare
riferimento alla lingua e cultura friulana;
    b) la valorizzazione dei fondi speciali presenti nelle rispettive
biblioteche o ad essi affidati a qualsiasi titolo.
   2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a) hanno ad oggetto la
catalogazione  su  supporto  informatico  del materiale bibliografico
nonche' la redazione e pubblicazione della bibliografia.
   3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b) hanno ad oggetto la
catalogazione, la conservazione, il restauro e la digitalizzazione di
beni  librari antichi, rari e di pregio e del patrimonio documentale,
con particolare riferimento a quello periodico.

                              Art. 11.
                Oggetto e destinatari dei contributi
             a sostegno del prestito interbibliotecario

   1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera h) della legge, possono
essere   concessi   alle  Province  contributi  per  il  sostegno  di
iniziative  volte  a  consentire  che  gli  iscritti  al  servizio di
prestito  di ciascuna biblioteca del territorio provinciale aperta al
pubblico  possono  ricevere  in  prestito  volumi,  riviste  o  altri
documenti  posseduti  da una qualsiasi delle altre biblioteche aperte
al pubblico presenti nel territorio medesimo.

                              Art. 12.
         Termine e modalita' di presentazione delle domande

   1.  Le  domande per l'accesso ai contributi di cui agli artt. 10 e
11    sono   presentate   prima   dell'inizio   della   realizzazione
dell'iniziativa  cui  si  riferiscono  e devono pervenire al Servizio
entro  il  termine  del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono,
fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge
regionale  n.  7/2000.  Le domande che pervengono oltre detto termine
sono archiviate.
   2.  La  domande  sono  corredate  della  relazione descrittiva del
progetto proposto e del relativo preventivo di spesa.
   3. AI fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere
adottati   appositi   modelli  con  decreto  del  Direttore  centrale
dell'istruzione,  formazione  e cultura, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione.

                              Art. 13.
      Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

   1.  Ai  fini  dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 10,
comma  1,  le  domande  sono  valutate tenendo conto, in particolare,
della qualita' del progetto e della sua efficacia, in funzione di una
piu'  vasta  conoscenza e fruizione del materiale bibliografico o dei
beni  considerati  nel progetto stesso, nonche', per le iniziative di
cui  alla lettera b) del comma medesimo, dell'interesse culturale dei
beni stessi e dell'urgenza dell'intervento conservativo o di restauro
previsto.
   2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11, le
domande  sono  valutate  tenendo conto, in particolare, del numero di
abitanti   del   territorio  servito  e  del  numero  di  biblioteche
interessate all'iniziativa.
   3.  L'entita'  del  contributo  da  assegnare  per  ciascuna delle
iniziative  di  cui  all'art. 10 ed all'art. 11 e' determinata, sulla
base  dei  criteri  di  cui  ai  commi 1 e 2, entro il limite massimo
dell'80% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili.
   4.  Per  l'erogazione  e  la  rendicontazione  dei  contributi  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 5, 6 e 7.

                              Capo VII
                    Contributi per la formazione
               del personale addetto alle biblioteche

                              Art. 14.
                Oggetto e destinatari dei contributi

   1. Gli interventi di cui all'art. 17 della legge sono attuati:
    a)  mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite
convenzioni,   a  sostegno  dei  progetti  proposti  da  associazioni
professionali    ed   istituti   specializzati   nel   settore,   per
l'organizzazione  e Io svolgimento di corsi e altre iniziative per la
formazione specialistica e l'aggiornamento dei bibliotecari;
    b) mediante la concessione di un contributo annuo per il sostegno
dell'attivita'      istituzionale     della     Sezione     regionale
dell'Associazione  Italiana Biblioteche - AIB e per Io sviluppo della
sua biblioteca.

                              Art. 15.
 Programmazione e modalita' di attuazione delle iniziative formative

   1.  Le  singole iniziative previste dall'art. 14, comma 1, lettera
a)  sono  individuate  nell'ambito  del  Piano  annuale, che fissa il
limite massimo dei rispettivi contributi.
   2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le
modalita'   di  realizzazione  dell'iniziativa,  individua  le  spese
ammissibili,  determina  l'ammontare  del  contributo  e definisce le
relative modalita' di erogazione e di rendicontazione.
   3.  La convenzione contributiva di cui al comma 2 e' stipulata con
l'osservanza   delle   disposizioni   che  disciplinano  i  contratti
dell'Amministrazione regionale.
   4.  Alla  liquidazione  delle  somme  si provvede nei modi e nelle
misure espressamente indicati nella convenzione stessa.
   5.  E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro
il   termine   fissato  dal  decreto  di  concessione,  la  relazione
illustrativa dell'iniziativa svolta.

                              Art. 16.
                    Contributi a favore dell'AIB

   1.  Il  contributo  di  cui  all'art.  14,  comma 1, lettera b) e'
concesso  su  presentazione  al Servizio, entro il 31 gennaio di ogni
anno,  del  programma di attivita', con specifica illustrazione delle
singole  iniziative  che  si  prevede  di  realizzare, e del relativo
preventivo di spesa.
   2.  Sono ammissibili a contributo le spese per l'aggiornamento del
patrimonio librario della biblioteca specializzata, per l'acquisto di
attrezzature  anche  informatiche,  nonche'  per  l'organizzazione di
incontri,  convegni,  seminari  e  analoghe iniziative concernenti la
formazione  e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari operanti
nella regione.
   3.  L'entita'  del contributo da assegnare e' determinata entro il
limite   massimo   dell'80%  dell'importo  delle  spese  riconosciute
ammissibili.
   4.  Per  l'erogazione  e  la  rendicontazione  del  contributo  si
applicano  le  disposizioni  recate  dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, con
riferimento all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

                              Capo VIII
              Contributi per edifici a uso biblioteche

                              Art. 17.
               Oggetto e beneficiari degli interventi

   1.  Gli  interventi  di  cui  all'art. 15 della legge sono attuati
mediante  la  concessione,  agli  enti  locali  e  ad  altri soggetti
titolari  di  biblioteche,  di  contributi  in  conto  capitale  e di
contributi  pluriennali,  non  superiori  a  dieci  anni, a titolo di
concorso nelle spese da sostenere per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione  di  edifici  da  adibire  a  biblioteche  aperte al
pubblico.

                              Art. 18.
               Determinazione della spesa ammissibile
                    e della misura del contributo

   1.  La  spesa  ammissibile  per  gli interventi di cui all'art. 17
viene  determinata  ai sensi della legge regionale n. 31 maggio 2002,
n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e comprende altresi':
    a) il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile necessari alla
realizzazione dell'intervento;
    b)  la  spesa  per  l'acquisto  di  attrezzature  ed arredi degli
immobili adibiti a biblioteche.
   2.  I  contributi  in  conto  capitale sono concessi in misura non
superiore  all'8o  per  cento  della  spesa ammissibile. I contributi
costanti  pluriennali  sono concessi in misura non superiore al 7 per
cento annuo della spesa ammissibile.

                              Art. 19.
         Modalita' e termini di presentazione delle domande

   1.   Le   domande   di   contributo,   sottoscritte   dal   legale
rappresentante  dell'ente  richiedente,  sono  presentate al Servizio
entro  il  31  gennaio  di ogni anno. Le domande che pervengono oltre
detto termine non sono prese in considerazione e vengono archiviate.
   2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
    a)  progetto  di massima dell'iniziativa, contenente la relazione
dalla quale risulti illustrata, tra l'altro, l'effettiva destinazione
della struttura a biblioteca aperta al pubblico;
    b) dettagliato preventivo di spesa;
    c)   per   gli  organismi  privati,  atto  costitutivo,  statuto,
indicazione  degli  organi  sociali  e loro composizione, qualora non
gia' in possesso del Servizio.
   3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere
adottati   appositi   modelli  con  decreto  del  Direttore  centrale
dell'istruzione,  formazione  e cultura, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione.

                              Art. 20.
          Criteri e modalita' di valutazione delle domande

   1.   Nell'ambito  delle  domande  ammissibili  a  contributo  sono
considerate  prioritarie  quelle  che  attengono  a  una o piu' delle
seguenti fattispecie:
    a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma;
    b)  iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento
di strutture di rilevante impegno finanziario;
    c)   iniziative   che   hanno  ad  oggetto  l'ampliamento  ed  il
miglioramento  di strutture bibliotecarie gia' esistenti, finalizzate
ad aumentare in modo significativo l'utilizzo delle strutture stesse.
   2. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge, tra
le  domande  cui  al  comma  1, lettere a), b) e c) sono in ogni caso
considerate  prioritarie  quelle  relative  ad iniziative destinate a
sopperire  a  condizioni  di  carenza  nelle  strutture e nei servizi
bibliotecari in rapporto alla popolazione servita.

                              Art. 21.
      Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

   1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
si  applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale
n. 14/2002.
   2.  La  realizzazione  delle  iniziative  di  cui all'art. 17 deve
essere  conforme  alla  proposta  progettuale  ammessa  a contributo;
varianti  che  alterino  sostanzialmente  l'oggetto  e  le  finalita'
dell'iniziativa  per  la  quale  il  contributo  e'  stato  assegnato
comportano la revoca del contributo stesso.
   3.  Le  iniziative  devono assicurare la realizzazione delle opere
nella  loro  interezza  o  di  parti  autonomamente  funzionali delle
stesse.
   4.  Non e' ammesso il trasferimento del contributo gia' concesso a
favore   di   soggetto   diverso   dal  beneficiario  originariamente
individuato.

                               Capo IX
                  Disposizioni transitorie e finali

                              Art. 22.
Interventi a favore di biblioteche non ancora associate a un sistema

   1. Nell'anno in corso, nell'ambito degli interventi a favore della
rete  bibliotecaria regionale, oltre ai contributi previsti dall'art.
6,  comma  i, lettera a), possono essere concessi, ai sensi dell'art.
29,  comma  5 della legge, anche contributi per il funzionamento e lo
sviluppo  di biblioteche aperte al pubblico non ancora associate a un
sistema,  purche'  le  stesse  siano  gestite  da  un  ente  locale e
presentino un bacino di utenza non inferiore ai 10.000 abitanti.
   2.  Le  domande  di  contributo  sono presentate al Servizio entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  corredate  del  programma  di  attivita'  in  corso  di
attuazione e del relativo preventivo di spesa.
   3.  La  valutazione delle domande e la determinazione dell'entita'
dei  contributi  assegnabili,  fino  al  massimo del 100% della spesa
indicata  nel  preventivo  di cui al comma 2, sono effettuate tenendo
conto  dell'ampiezza  del  bacino  di utenza, del livello dei servizi
erogati  in  rapporto agli obiettivi standard dinamici definiti dalla
Giunta regionale e dei contenuti del programma di attivita'.
   4.  Per  l'erogazione  e  la  rendicontazione  dei  contributi  si
applicano le disposizioni recate dall'art. 8, commi 5, 6 e 7.

                              Art. 23.
                   Altre disposizioni transitorie

   1.  Per l'anno in corso, le domande per l'accesso ai contributi di
cui  al  presente  regolamento  sono presentate entro quindici giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del medesimo. Sono fatte salve le
domande   gia'   pervenute,  ancorche'  non  corredate  di  tutta  la
documentazione  prevista,  purche' integrate degli elementi necessari
per  la  loro  valutazione  entro  il  termine  di venti giorni dalla
richiesta del Servizio.
   2.  Per l'anno 2009, le domande per l'accesso ai contributi di cui
al presente regolamento sono presentate entro il 30 aprile.
   3.  Le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano anche
alle  domande  gia' prodotte per il riconoscimento della qualifica di
biblioteca  di  interesse regionale ai sensi dell'art. 5 nonche' alle
proposte  progettuali  gia'  avanzate  per  l'individuazione di nuovi
sistemi  ai  sensi  dell'art.  3 e per la realizzazione di iniziative
formative  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1, lettera a), purche' le
stesse  siano  integrate,  ove  necessario,  entro il termine diventi
giorni  dalla  richiesta  del Servizio. I termini del procedimento di
cui  agli  artt.  3,  comma  2  e  5, comma 4 decorrono dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
   4. L'individuazione dei sistemi gia' effettuata ai sensi dell'art.
29,  comma  1,  della  legge  mantiene  efficacia,  sino alla data di
adozione  del  provvedimento di cui all' art. 3, comma 3, conseguente
all'eventuale riaggregazione in forma diversa dei sistemi stessi.
   5.  Il  Servizio  provvede,  entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, alla revisione delle
biblioteche  gia'  riconosciute  di  interesse regionale in base alla
normativa    previgente,    verificando    la    sussistenza    delle
caratteristiche  e  degli elementi indicati all'art. 4 ed effettuando
la  valutazione  di cui all'art. 5. Sulle risultanze dell'istruttoria
viene  acquisito  il  parere della Conferenza di cui all'art. 6 della
legge.  La  conferma  della  qualifica  di  biblioteca  di  interesse
regionale  e'  disposta  con deliberazione della Giunta regionale, da
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

                              Art. 24.
                       Disposizione di rinvio

   1.  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

                              Art. 25.
                          Entrata in vigore

   1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                                TONDO