Art. 2. Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2008, di uccelli appartenenti alle specie allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge. 2. L'importo per a cessione degli esemplari catturati e' di euro 20,00 a soggetto. 3. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 30 novembre 2008. 4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attivita' di cattura.