Art. 2.
          Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo

   1.  Le  Province  di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena
sono  autorizzate  alla  gestione  degli  impianti  di cattura e alla
cattura,  per  l'anno  2008,  di  uccelli  appartenenti  alle  specie
allodola,   cesena,  merlo,  tordo  bottaccio  e  tordo  sassello  da
utilizzare  a  scopo  di  richiamo,  nei  quantitativi  suddivisi per
provincia,  per  tipo  di  impianto  e  per specie cosi' come risulta
dall'allegato A alla presente legge.
   2.  L'importo  per a cessione degli esemplari catturati e' di euro
20,00 a soggetto.
   3.  L'attivita'  di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si
effettua  dal  giorno di entrata in vigore della legge al 30 novembre
2008.
   4.  Le  province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da
catturare assegnato, procedono a sospendere l'attivita' di cattura.