Art. 3. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza ed il controllo sull'attivita' di cattura e' affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994. 2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2009 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INES) ed al competente ufficio della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta dai singoli impianti di cattura.