Art. 3.
                        Vigilanza e controllo

   1.  La  vigilanza  ed  il  controllo  sull'attivita' di cattura e'
affidata  ai  soggetti  di  cui  all'art. 51 della legge regionale n.
3/1994.
   2.  Le  province trasmettono entro il 31 gennaio 2009 all'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica  (INES) ed al competente ufficio
della  giunta  regionale  una  relazione  sull'attivita'  svolta  dai
singoli impianti di cattura.