Art. 19. Esito della verifica. 1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno 1'80 per cento delle ore previste per il corso. 2. Al termine dell'attivita', ad ogni partecipante e' rilasciato un attestato con l'esito della verifica finale. 3. Dopo lo svolgimento della verifica, la scuola interregionale comunica l'esito della medesima all'ente di provenienza dell'operatore. 4. L'esito della verifica non pregiudica l'assunzione definitiva dell'operatore da parte dell'ente locale.