Art. 19.
                        Esito della verifica.

   1. La verifica positiva presuppone la frequenza di almeno 1'80 per
cento delle ore previste per il corso.
   2.  Al  termine dell'attivita', ad ogni partecipante e' rilasciato
un attestato con l'esito della verifica finale.
   3.  Dopo  lo  svolgimento della verifica, la scuola interregionale
comunica    l'esito    della   medesima   all'ente   di   provenienza
dell'operatore.
   4.  L'esito  della verifica non pregiudica l'assunzione definitiva
dell'operatore da parte dell'ente locale.