Art. 2.
              Organizzazione generale della formazione

   1.  Le  attivita'  formative  di  competenza  sono  programmate  e
realizzate  dalla Regione Toscana avvalendosi della fondazione scuola
interregionale  di  polizia locale di cui all'art. 10-bis della legge
regionale n. 12/2006.
   2.  Al  fine di valorizzare le esperienze positivamente realizzate
dagli  enti  locali nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento
degli  operatori  delle strutture di polizia, in collaborazione con i
medesimi possono essere programmate e realizzate iniziative formative
in  aree  specifiche,  previa  sottoscrizione  di una convenzione che
disciplini il rapporto con la Regione.
   3.  La  progettazione  e  la  realizzazione delle iniziative tiene
conto  del fabbisogno formativo degli operatori, previo confronto con
gli enti locali.