Art. 2. Organizzazione generale della formazione 1. Le attivita' formative di competenza sono programmate e realizzate dalla Regione Toscana avvalendosi della fondazione scuola interregionale di polizia locale di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 12/2006. 2. Al fine di valorizzare le esperienze positivamente realizzate dagli enti locali nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli operatori delle strutture di polizia, in collaborazione con i medesimi possono essere programmate e realizzate iniziative formative in aree specifiche, previa sottoscrizione di una convenzione che disciplini il rapporto con la Regione. 3. La progettazione e la realizzazione delle iniziative tiene conto del fabbisogno formativo degli operatori, previo confronto con gli enti locali.