Art. 20. Commissione di verifica. 1. La commissione di verifica e' composta da: a) un docente del corso, con funzioni di presidente; b) due esperti in materia di polizia locale, scelti tra comandanti oppure ufficiali di strutture di polizia municipale o provinciale con almeno cinque anni di servizio nel ruolo; c) un segretario, designato dalla scuola interregionale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.