Art. 20.
                      Commissione di verifica.

   1. La commissione di verifica e' composta da:
    a) un docente del corso, con funzioni di presidente;
    b)   due  esperti  in  materia  di  polizia  locale,  scelti  tra
comandanti  oppure  ufficiali  di  strutture  di polizia municipale o
provinciale con almeno cinque anni di servizio nel ruolo;
    c)  un  segretario,  designato  dalla  scuola interregionale, che
partecipa alle riunioni senza diritto di voto.