Art. 21.
                  Assunzione tramite corso-concorso

   1. Il personale vincitore di' corso-concorso organizzato dall'ente
presso cui e' assunto non e' tenuto alla frequenza del corso di prima
formazione di cui al presente capo.
   2.  II  corso-concorso  consiste  in  almeno centocinquanta ore di
formazione  ed  ha contenuti conformi a quanto indicato nell'allegato
al presente regolamento.
   3.  Il  settore  competente della Regione valuta la conformita' di
cui al comma 2.
   4.   L'ente  locale  trasmette  ogni  documentazione  idonea  alla
verifica  di  cui  al  comma  3 almeno trenta giorni prima della data
prevista per l'inizio dell'attivita' formativa.