Art. 21. Assunzione tramite corso-concorso 1. Il personale vincitore di' corso-concorso organizzato dall'ente presso cui e' assunto non e' tenuto alla frequenza del corso di prima formazione di cui al presente capo. 2. II corso-concorso consiste in almeno centocinquanta ore di formazione ed ha contenuti conformi a quanto indicato nell'allegato al presente regolamento. 3. Il settore competente della Regione valuta la conformita' di cui al comma 2. 4. L'ente locale trasmette ogni documentazione idonea alla verifica di cui al comma 3 almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attivita' formativa.