Art. 4.
                    Sedi dell'attivita' formativa

   1.  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione degli operatori, le
iniziative  formative  sono  attivate,  per quanto possibile, in sedi
decentrate   sul   territorio   regionale  e  prossime  al  personale
coinvolto.
   2.  Una medesima iniziativa puo' essere organizzata in non piu' di
tre sedi territoriali nello stesso periodo di tempo.
   3. Le sedi sono regolarmente servite da mezzi pubblici.
   4.  E'  fatta salva la possibilita' di convenzioni con le province
per l'utilizzazione di spazi e locali per le attivita' formative.