Art. 4. Sedi dell'attivita' formativa 1. Al fine di favorire la partecipazione degli operatori, le iniziative formative sono attivate, per quanto possibile, in sedi decentrate sul territorio regionale e prossime al personale coinvolto. 2. Una medesima iniziativa puo' essere organizzata in non piu' di tre sedi territoriali nello stesso periodo di tempo. 3. Le sedi sono regolarmente servite da mezzi pubblici. 4. E' fatta salva la possibilita' di convenzioni con le province per l'utilizzazione di spazi e locali per le attivita' formative.