Art. 7. D o c e n t i 1. I docenti, dotati di un'adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale nelle materie oggetto dell'attivita' formativa nonche' di significativa esperienza, sono di norma scelti tra gli iscritti all'apposito albo della scuola interregionale. 2. Per moduli caratterizzati da un elevato contenuto specialistico si puo' ricorrere a docenti non iscritti all'albo, che risultino comunque in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.