Art. 7.
                            D o c e n t i

   1.  I  docenti,  dotati  di un'adeguata conoscenza della normativa
nazionale  e regionale nelle materie oggetto dell'attivita' formativa
nonche'  di  significativa  esperienza,  sono di norma scelti tra gli
iscritti all'apposito albo della scuola interregionale.
   2. Per moduli caratterizzati da un elevato contenuto specialistico
si  puo'  ricorrere  a  docenti  non iscritti all'albo, che risultino
comunque in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.