Art. 9.
                          Testimoni d'aula

   1.  Qualora  si  renda necessario per lo svolgimento del programma
formativo, alle iniziative potranno prendere parte insieme al docente
anche uno o piu' testimoni d'aula.
   2. Il  testimone d'aula, individuato tra gli esperti delle materie
trattate   e   dotato   di  una  specifica  e  comprovata  esperienza
professionale,   approfondisce   particolari  aspetti  del  programma
didattico.