Art. 9. Testimoni d'aula 1. Qualora si renda necessario per lo svolgimento del programma formativo, alle iniziative potranno prendere parte insieme al docente anche uno o piu' testimoni d'aula. 2. Il testimone d'aula, individuato tra gli esperti delle materie trattate e dotato di una specifica e comprovata esperienza professionale, approfondisce particolari aspetti del programma didattico.