Art. 11.
Rilascio  delle  nuove  autorizzazioni in pubblica fognatura di acque
                    reflue urbane ed industriali

   1.  L'AATO definisce con proprio atto i criteri, le modalita' e le
procedure  relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 5,
comma 2 della legge regionale.
   2. L'AATO inoltre:
    a) si avvale, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale
della  collaborazione  del  gestore  del SII e degli altri gestori se
presenti   e,   per  la  prima  autorizzazione  allo  scarico,  anche
dell'ARPAT ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995;
    b)  trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e
all'ARPAT  copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita'
stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.