Art. 11. Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali 1. L'AATO definisce con proprio atto i criteri, le modalita' e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale. 2. L'AATO inoltre: a) si avvale, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995; b) trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita' stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.