Art. 14. Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura 1. Ai sensi dell'art. 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'art. 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. 2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne da' notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.