Art. 14.
Rinnovo  delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche
                      non in pubblica fognatura

   1.  Ai  sensi  dell'art.  124, comma 8 del decreto legislativo, le
autorizzazioni  allo  scarico  di  acque  reflue  domestiche  non  in
pubblica  fognatura,  derivanti da insediamenti e rilasciate in forma
esplicita  ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo
o  in base a quanto disposto dall'art. 10, sono tacitamente rinnovate
qualora  le  caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico
non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
   2.  Il  comune  provvede  al  periodico  controllo  a campione del
permanere,  negli  scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti
per  il  rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne
da' notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.