Art. 16. Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura e' rilasciata dall'AATO, sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessita' di definire le modalita' per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa. 2. L'autorizzazione provvisoria determina: a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase; b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; c) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura. 5. La domanda di autorizzazione provvisoria e' presentata con le modalita' previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda e' allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.