Art. 16.
Autorizzazione  provvisoria  allo scarico connessa alla fase di avvio
degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica
                             fognatura.

   1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di
avvio  degli  impianti  di depurazione di acque reflue con scarico in
pubblica  fognatura  e'  rilasciata dall'AATO, sentiti il gestore del
SII  ed  gli  altri  gestori  se presenti, qualora le caratteristiche
tecnologiche  dell'impianto  di depurazione determinino la necessita'
di  definire  le modalita' per il graduale raggiungimento della piena
efficienza depurativa.
   2. L'autorizzazione provvisoria determina:
    a)  i  tempi  delle  fasi  di  attivazione  delle diverse sezioni
dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
    b)  il  carico  massimo  accettabile  nelle  diverse  fasi  della
procedura di avvio;
    c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
   3.  La  fase  di  autorizzazione  provvisoria deve avere la minima
durata  tecnicamente  necessaria in relazione alle dimensioni ed alla
tecnologia  adottata  dall'impianto  e comunque non superare i limiti
temporali  previsti  all'art.  13,  comma  1,  lettera d) della legge
regionale.
   4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano ai
depuratori   di  acque  reflue  domestiche  recapitanti  in  pubblica
fognatura.
   5.  La  domanda di autorizzazione provvisoria e' presentata con le
modalita' previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda e' allegata una
relazione  tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di
avvio.