Art. 17.
                        Campo di applicazione

   1. Il presente titolo in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettere
b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
    a)  l'assimilazione  ad  acque  reflue domestiche di cui all'art.
101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
    b)  i  trattamenti  di cui all'art. 100, comma 3, e all'art. 105,
comma 2, del decreto legislativo.