Art. 17. Campo di applicazione 1. Il presente titolo in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare: a) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo; b) i trattamenti di cui all'art. 100, comma 3, e all'art. 105, comma 2, del decreto legislativo.