Art. 19. Disposizioni generali sui trattamenti appropriati 1. I trattamenti depurativi di cui all'art. 105, comma 2 del decreto legislativo (di seguito denominati trattamenti appropriati), possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da: a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione; b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere. 2. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformita' ai relativi obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione. 3. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati ai fini dei seguenti obiettivi: a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensita' tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile; b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico; c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze; d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze gia' esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'art. 99 del decreto legislativo; e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato; f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati. 4. Per gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3, la conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue urbane e' data dal rispetto delle seguenti condizioni: a) garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria; b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte, secondo le disposizioni dell'allegato 3, capo I al presente regolamento, nel caso di scarico in corpi idrici superficiali; c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento secondo le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo II del presente regolamento; d) non compromettere il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione. 5. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati. 6. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione: a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto di depurazione che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo II del presente regolamento; b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione; c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione, ancorche' rientrante come tipologia in quelli dell'art. 20, sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti. 7. Gli impianti, o parti di essi, esistenti tra il piede di utenza ed il punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza sono considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'art. 20. 8. Per gli agglomerati con meno di duemila AE, se recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, e con meno di diecimila AE, se recapitanti in acque superficiali marino costiere, le priorita' di adeguamento dei sistemi di raccolta e trattamento, definite ne gli accordi di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale, sono individuate sulla base dei seguenti criteri: a) potenzialita' dell'impianto; b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato; c) complessita' dell'intervento di adeguamento e sua tempistica; d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore; e) effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale allo stesso relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione e sul permanere o l'insorgere di problemi igienico sanitari. 9. Nell'accordo di programma di cui all'art. 26, comma 2, per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a duecento, possono essere ritenuti appropriati i trattamenti esistenti, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, qualora, per gli stessi, sia accertato che il loro effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale non compromette il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione e non determina l'insorgere di problemi igienico - sanitari. 10. Qualora, nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi e' definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).