Art. 19.
          Disposizioni generali sui trattamenti appropriati

   1.  I  trattamenti  depurativi  di  cui  all'art. 105, comma 2 del
decreto  legislativo (di seguito denominati trattamenti appropriati),
possono  essere  adottati per la depurazione di acque reflue urbane o
domestiche provenienti da:
    a)  agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i
propri  scarichi  in  acque  superficiali  interne  ed  in  acque  di
transizione;
    b)  agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti
i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.
   2.  La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela
dei  corpi  idrici  recettori e la tutela delle acque sotterranee ove
sia  stata stabilita la conformita' ai relativi obiettivi di qualita'
ambientale o per specifica destinazione.
   3.  I  trattamenti  appropriati  sono individuati e strutturati ai
fini dei seguenti obiettivi:
    a)  semplificare,  in relazione alle dimensioni dell'impianto, la
gestione  e  la  manutenzione,  minimizzando i costi d'investimento e
gestione,  adottando  la  minore  intensita'  tecnologica ed il minor
utilizzo di energia possibile;
    b)  essere  in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali
del carico idraulico ed organico;
    c)  permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche
delle  utenze  minori  e  diffuse  evitando il collettamento di bassi
carichi per lunghe distanze;
    d)  favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano
il  recupero  ed  il  riutilizzo  dei  reflui  depurati a valle degli
impianti  in  presenza  di  utenze  gia' esistenti o potenziali ed in
accordo con i requisiti previsti all'art. 99 del decreto legislativo;
    e)   minimizzare  l'impatto  paesaggistico  e  le  condizioni  di
disturbo del vicinato;
    f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili
all'inquinamento da nitrati.
   4.  Per gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque
reflue   urbane,   compresi  nell'allegato  3,  tabelle  2  e  3,  la
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'allegato  5 del decreto
legislativo  relative allo scarico di acque reflue urbane e' data dal
rispetto delle seguenti condizioni:
    a)   garantire   la  tutela  della  falda  e  il  rispetto  delle
disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
    b)  essere  dimensionati e realizzati a regola d'arte, secondo le
disposizioni  dell'allegato  3,  capo  I al presente regolamento, nel
caso di scarico in corpi idrici superficiali;
    c)  garantire  nel  tempo  il  corretto  stato  di conservazione,
manutenzione e funzionamento secondo le disposizioni del programma di
manutenzione  e  gestione di cui all'allegato 3, capo II del presente
regolamento;
    d)  non  compromettere  il  raggiungimento  o  mantenimento degli
obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione.
   5.  Gli  scarichi  derivanti  da  trattamenti appropriati di acque
reflue  urbane,  compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente
regolamento  autorizzati  alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o
sul  suolo  qualora  non  siano  cambiate  le  caratteristiche  quali
quantitative  dello  scarico per il quale gli stessi dispositivi sono
stati dimensionati.
   6.  L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di
autorizzazione:
    a)   le  condizioni  di  esercizio,  manutenzione,  autocontrollo
dell'impianto  di  depurazione  che  comunque,  se  previste,  devono
rispettare  le  disposizioni del programma di manutenzione e gestione
di cui all'allegato 3, capo II del presente regolamento;
    b)  la  conservazione,  se  possibile  presso  l'impianto,  della
documentazione  che  attesta  l'effettuazione,  ove  previste,  delle
operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione;
    c)  i  limiti  allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3
del   decreto   legislativo  qualora  nell'impianto  di  depurazione,
ancorche'  rientrante  come  tipologia  in  quelli  dell'art. 20, sia
effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
   7. Gli impianti, o parti di essi, esistenti tra il piede di utenza
ed  il  punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in
buono  stato  di efficienza sono considerati utili alla realizzazione
delle tipologie descritte all'art. 20.
   8.  Per  gli agglomerati con meno di duemila AE, se recapitanti in
acque  superficiali interne e di transizione, e con meno di diecimila
AE,   se  recapitanti  in  acque  superficiali  marino  costiere,  le
priorita'  di  adeguamento  dei  sistemi  di  raccolta e trattamento,
definite  ne  gli  accordi  di  cui  all'art. 26, comma 2 della legge
regionale, sono individuate sulla base dei seguenti criteri:
    a) potenzialita' dell'impianto;
    b)  presenza  o  assenza  di  acque reflue industriali nella rete
fognaria a servizio dell'agglomerato;
    c) complessita' dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;
    d)  contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel
reticolo idrografico minore;
    e)  effettivo  impatto  sul corpo idrico recettore e sul reticolo
prossimale   allo   stesso   relativamente  al  raggiungimento  e  al
mantenimento  degli  obiettivi di qualita' ambientale o per specifica
destinazione  e  sul  permanere  o  l'insorgere  di problemi igienico
sanitari.
   9.  Nell'accordo di programma di cui all'art. 26, comma 2, per gli
scarichi  provenienti  da  agglomerati  con  AE  minori  o  uguali  a
duecento,   possono   essere   ritenuti   appropriati  i  trattamenti
esistenti,  anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle
2  e  3  del  presente  regolamento,  qualora,  per  gli  stessi, sia
accertato  che il loro effettivo impatto sul corpo idrico recettore e
sul  reticolo  prossimale  non  compromette  il raggiungimento e/o il
mantenimento  degli  obiettivi di qualita' ambientale o per specifica
destinazione  e  non  determina  l'insorgere  di  problemi igienico -
sanitari.
   10.  Qualora, nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni
e   modificazioni   urbanistiche   che   interessano   agglomerati  o
insediamenti   per   i  quali  possono  essere  adottati  trattamenti
appropriati,   la  realizzazione  o  l'adeguamento  degli  stessi  e'
definita  nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2
del  regolamento  emanato  con  decreto  del  presidente della giunta
regionale   9  febbraio  2007,  n.  2/R  (regolamento  di  attuazione
dell'art.  37,  comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 -
Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione degli insediamenti).